9 apr 2019 | 2 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.
Quando una coppia si sposa può operare una scelta tra accettare il regime di comunione dei beni, applicato automaticamente in base a quanto stabilito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, oppure richiedere un regime di separazione dei beni.
Da questa scelta dipenderà la gestione del patrimonio personale e familiare dei coniugi e si avranno diversi scenari in caso di debiti e pignoramenti.
L’argomento crea non pochi dubbi quando si tratta di tutelare i risparmi, ed è giusto chiedersi cosa accade alle somme depositate in conto corrente in caso di pignoramento in comunione dei beni.
Per avere un quadro più chiaro dell’argomento è bene distinguere in quanti e quali modi si può gestire un conto corrente in coppia. Oltre infatti a scegliere tra comunione e separazione dei beni, si può decidere se avere ciascuno il proprio conto corrente oppure avere un conto corrente cointestato, e anche questo fa la differenza in caso di pignoramento dei beni in seguito a un debito personale di una delle due parti.
In caso di separazione dei beni e conti correnti separati il titolare del conto corrente pignorato è l’unica persona coinvolta nell’operazione di riscossione. Cambiano le cose se, pur essendo in regime di separazione dei beni, i coniugi hanno scelto di essere cointestatari del conto corrente. In questo caso i creditori possono agire, in linea generale, sul 50% delle somme depositate, salvo poter dimostrare che la proprietà delle somme sul conto appartiene in maggiore misura a una delle due parti e quindi procedere di conseguenza.
La situazione si complica leggermente in caso di regime di comunione dei beni. Un conto corrente personale, intestato a una sola persona e sul quale sono versati esclusivamente i redditi derivanti dalla sua attività, non rientra tra i beni in comunione se non al momento di un’eventuale separazione dei coniugi con conseguente scioglimento della comunione. Solo in caso di separazione un coniuge può infatti avanzare diritti sulla metà del saldo a disposizione sul conto corrente intestato all’altro.
Ne consegue che in costanza di matrimonio il pignoramento del conto corrente personale non dovrebbe coinvolgere l’altro coniuge, posto che si tratti di saldare un debito contratto da una sola delle due parti e che le somme sul conto corrente pignorato rientrino tra quei beni da non considerarsi in comunione immediata. Se il conto fosse cointestato vale invece anche in comunione dei beni la regola generale secondo la quale i creditori possono agire solo sulla quota riconosciuta di proprietà del debitore sulla base della provenienza del denaro.
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