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Regime di stabilimento

Il regime di stabilimento fa riferimento alla possibilità che un'agenzia di assicurazione possa esercitare la propria attività in un altro Paese. 

Le società assicurative che hanno sede a livello europeo hanno automaticamente il diritto di accedere al regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei Paesi comunitari. Le società straniere che intendono ricorrere al regime di stabilimento in un Paese terzo sono tenute ad aprire un'agenzia di rappresentanza o una sede nel Paese in cui vogliono operare, mentre alle società che optano per la libera prestazione di servizi è richiesto esclusivamente di nominare un rappresentante residente nel Paese. 

Le compagnie estere che intendano avvalersi del regime di stabilimento in Italia, ad esempio per distribuire la copertura RCA, prima di aprire una filiale, una sede o un'agenzia di rappresentanza, devono presentare apposita comunicazione all'organo di supervisione del settore assicurativo nel proprio Paese di residenza. In seguito, quest'ultimo inoltrerà la comunicazione all'IVASS che si pronuncerà sulla richiesta entro 30 giorni. Se, trascorso questo termine, l'IVASS non ha fornito alcuna comunicazione, l'esito della richiesta si assume che sia positivo. 

Alle società non europee che vogliono operare in Italia è invece richiesto di stabilire obbligatoriamente nel Paese una sede secondaria e presentare apposita richiesta all'IVASS.

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