3 ott 2016 | 2 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.
Si torna a parlare di prelievo forzoso dai conti correnti, dopo la conclusione dell’annosa questione riguardante i risarcimenti ai cittadini ciprioti costretti a partecipare al risanamento della crisi bancaria del 2013. La Corte di Giustizia Europea ha infatti ufficialmente respinto, lo scorso 20 settembre, i ricorsi presentati da azionisti, obbligazionisti e correntisti che attraverso il bail-in praticato nel marzo di tre anni fa si sono trovati a contribuire, con i propri risparmi e investimenti, al risanamento di una situazione al limite del collasso. Si è di fatto stabilito e confermato che l’obiettivo comune, di grave e pubblico interesse, giustificasse l’operato della Commissione Europea e del governo di Cipro, in accordo secondo un protocollo d’intesa finalizzato alla stabilità economica del Paese coinvolto e dell’area Euro, non riconoscendo quindi il diritto a un indennizzo per i cittadini interessati.
La sentenza non ha mancato di sollevare quesiti e preoccupazioni, anche se in realtà l’applicazione di questa opzione di salvataggio interno delle banche, oggi disciplinata in tutta l’area Euro, è ormai cosa nota. Il bail-in, realtà anche in Italia dopo l’approvazione della direttiva europea 2014/59/UE, andrebbe però distinto, e non sempre accade, dal più generico concetto di prelievo forzoso dai conti correnti, in primo luogo perché i conti correnti sono solo in parte coinvolti in questo tipo di operazione. Va infatti ricordato, anche per evitare allarmismi, che il bail-in secondo la legislazione attuale riguarda unicamente i conti correnti con giacenze superiori ai 100.000 euro, e solo relativamente alle somme depositate oltre questo limite. Inoltre i correntisti sono chiamati a partecipare al risanamento della banca solo nel caso in cui la stessa azione su obbligazionisti e azionisti non fosse sufficiente.
Tornando al caso Cipro, la sentenza pone l’accento su un’altra questione spinosa, relativa al rispetto dell’articolo 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ossia al diritto di ogni cittadino di godere dei propri beni, acquisiti legalmente, senza che gli siano indebitamente sottratti. In questo caso però, l’obiettivo di stabilità del sistema bancario connesso al rischio di più gravi e generalizzate perdite in caso di fallimento delle banche in oggetto fa rientrare il caso nelle condizioni eccezionali previste dallo stesso articolo 17 per le cause di pubblico interesse. Ciò ha di fatto confermato la liceità dell’intervento e reso impossibile accogliere i ricorsi.
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