Investimenti su ISEE 2026 e criptovalute: come vengono conteggiate (wallet, exchange, giacenze) e cosa cambia
13 feb 2026 | 3 min di lettura | Pubblicato da Eleonora D'angelo

Con la Legge di Bilancio 2026, il Governo italiano ha chiarito aspetti fondamentali sul trattamento delle criptovalute ai fini ISEE. In base alle nuove norme, l’inclusione dei portafogli crypto nel calcolo della situazione patrimoniale è sia esplicita che equiparata ad ogni effetto ai conti correnti e altri strumenti finanziari.
Ciò significa che, chi deve presentare la DSU quest'anno, deve conoscere le regole aggiornate su saldo, giacenza media e sulle modalità di dichiarazione della criptovalute.
In questo articolo, Facile.it, sito che confronta le soluzioni di investimento, spiega tutto quello che c’è da sapere: le norme in vigore, i metodi di calcolo del patrimonio e come valorizzare correttamente wallet ed exchange per la DSU 2026.
Legge di Bilancio 2026: come vengono conteggiate le criptovalute nel patrimonio mobiliare ISEE
La Legge di Bilancio 2026 ha disciplinato in modo chiaro e definitivo l’inclusione dei patrimoni crypto ai fini del calcolo ISEE elaborato e rilasciato dall’INPS.
Con la nuova finanziaria, in sostanza, arriva anche la regolamentazione delle criptovalute, che vanno considerate - e conteggiate - tra le componenti del patrimonio mobiliare rilevante per l’ISEE.
Nel dettaglio, i commi 32 e 33 della nuova Legge di Bilancio, chiariscono che sia le giacenze in wallet che gli exchange in Italia e all’estero (tanto eventuali rimesse in denaro in valuta virtuale) devono essere integrati nel calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale.
La legge aggiornata non lascia più spazio all’interpretazione: obbliga di fatto i contribuenti ad indicare con precisione i propri portafogli crypto nella DSU. Ma come viene calcolato, oggi, il valore delle criptovalute ai fini ISEE? Si considera il saldo al 31 dicembre o la giacenza media annua, indicando nella dichiarazione il valore più alto tra i due.
Il nuovo approccio allinea i patrimoni relativi alle delle cripto a quelli inerenti altri strumenti finanziari, come conti correnti e conti deposito, offrendo una rappresentazione più chiara e fedele della reale situazione patrimoniale dei contribuenti.
Tassazione delle cripto-attività nel 2026: aliquota, stablecoin e neutralità fiscale
Le novità del 2026 non finiscono qui, perché coinvolgono anche le imposte applicate al patrimonio detenuto in crypto.
A partire dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore l’aliquota al 33% sulle plusvalenze e su altri proventi derivanti dalle criptovalute detenute direttamente. Determina la tassazione la data del realizzo (ciò, indipendentemente dall’anno di acquisto dell’asset).
Tuttavia, alcune categorie di stablecoin in euro conformi al regolamento MiCA continuano a beneficiare di un regime differenziato con aliquota del 26%, così come strumenti indiretti (gli ETP su cripto, ad esempio, restano soggetti alla tassazione ordinaria del 26%).
Le operazioni di permuta tra criptovalute dello stesso tipo, invece, restano fiscalmente neutrali, mentre la conversione in euro dà luogo all’imponibilità, ovvero alla tassazione secondo l’aliquota vigente al momento del realizzo.
Come calcolare saldo e giacenza media delle criptovalute per l’ISEE 2026
Secondo la legge, per determinare il valore ISEE delle criptovalute, bisogna tenere conto di due parametri:
- il saldo al 31 dicembre;
- la giacenza media annua.
Il saldo si ricava sommando il controvalore in euro di tutte le criptovalute detenute su wallet e exchange alla data di riferimento, usando il prezzo di chiusura del 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per l’ISEE 2026, si farà riferimento ai dati relativi al 2024.
La giacenza media annua, invece, si calcola sommando per ogni giorno dell’anno il controvalore totale delle criptovalute detenute e dividendo il risultato per 365. Per wallet custodia (come gli exchange), questo dato si può ricavare da un estratto conto annuale. Per wallet non custodiali può essere necessario estrarre e valorizzare manualmente i movimenti avvalendosi di strumenti specifici o servizi di tracking.
Giova ricordare che, nella dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) va dichiarato il valore più alto tra saldo al 31 dicembre e giacenza media annua per ciascun rapporto o wallet.
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