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Lente del Fisco sul conto corrente: quando può pignorarlo?

5 dic 2023 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giusy Iorlano

parola esperto pignoramento conto corrente

Se ne parla da settimane ormai, da quando cioè nella bozza della manovra 2024 è stata presentata la modifica del Testo unico sulla riscossione che darebbe all'Agenzia delle entrate la possibilità di pignorare telematicamente e in maniera veloce i conti correnti dei cittadini debitori.

Una misura che ha sollevato tante polemiche e che ha ricevuto il parere contrario della stessa premier Giorgia Meloni per cui sembra ad oggi destinato a naufragare. Vediamo, comunque, cosa prevede e come funziona attualmente la normativa.

Conti Correnti: trova il più vantaggioso
Conti Correnti: trova il più vantaggioso

In realtà la pratica del pignoramento diretto sul conto corrente non è affatto nuova. Il prelievo forzoso, infatti, esiste già da tempo e l’Agenzia delle Entrate, con le regole introdotte nel 2006,  può già pignorare il conto corrente dei debitori. Ma i passaggi per attivare la procedura sono molto lunghi e complessi e lo stesso Fisco spesso non riesce a recuperare i debiti. Se il debitore non paga, infatti, l’Agenzia deve prima accedere all’Archivio dei rapporti bancari e finanziari del contribuente e vedere quali sono gli intermediari che hanno rapporti con lui ordinando di pagare le somme dovute dal debitore. Un elenco, però, che per essere ottenuto sono necessari diversi mesi.

Per evitare perdita di tempo e di risorse da parte del Fisco e velocizzare, dunque,  queste procedure il governo aveva deciso di modificare il Testo unico sulla riscossione, che risale al 1973 (panche se più volte aggiornato), aggiungendo l'articolo 75-ter. In questo modo l’Agenzia di Ernesto Maria Ruffini avrebbe potuto accedere direttamente alle informazioni dei conti correnti, relativamente alla disponibilità economica e ai movimenti, così da potenziare le operazioni anti evasione. A regime, è stato stimato, questa nuova iniziativa potrebbe portare nelle casse dell’Erario qualcosa come 700 milioni di euro in più.

La procedura di accesso, che a oggi deve passare per il tramite delle banche, sarebbe stata così, come previsto all’articolo 23, digitalizzata e velocizzata mettendola direttamente nelle possibilità del Fisco, che avrebbe potuto verificare rapidamente la presenza di liquidità per saldare il debito e notificare immediatamente alla banca l’ordine di pignoramento. Il tutto, sarebbe poi avvenuto attraverso la cosiddetta fase stragiudiziale che non prevede alcun intervento dei tribunali. Oltre a velocizzare il processo in questo modo sarebbero stati alleggeriti di questo tipo di pratiche gli stessi giudici.

Nota bene: nella prima versione della Manovra 2024 era stato previsto l’attivazione del pignoramento telematico solo oltre i mille euro di debito con il Fisco.

Come funziona il pignoramento del conto corrente

Come abbiamo già detto sono già diversi anni che l’Agenzia delle Entrate può effettuare il pignoramento dei conti correnti.

A disciplinarlo è il D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1972 all’articolo 72 bis. Nello specifico sono fornite le disposizioni per riscuotere le imposte sui redditi.  L’atto di pignoramento verso terzi di un credito, ad eccezione che per i crediti pensionistici, può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino alla concorrenza di tutto il credito.

Cosa significa tutto questo in estrema sintesi? L’Agenzia delle Entrate già adesso può accedere direttamente a qualsiasi conto corrente. Quello che dunque si vuole modificare con la nuova Legge di Bilancio riguarda unicamente le procedure e la velocità con le quali vengono effettuate le indagini.

Procedura pignoramento conto corrente

La fase di pignoramento può essere divisa in due parti. Nella prima parte abbiamo la citazione del debitore a comparire, mentre la seconda parte comprende la dichiarazione di pignoramento e l’intimazione al debitore e a terzi di non disporre delle somme pignorate prima dell’ordine del Giudice dell’Esecuzione. In quest’ultima fase responsabilità è dell’ufficiale giudiziario.

Dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento, l’istituto di credito dovrà comunicare, entro dieci giorni dalla notifica dell’atto, con raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), diversi dettagli come stabilito dall’articolo 547, primo e secondo comma del codice di procedura civile:

  • le somme di debito e le relative scadenze a favore del debitore;
  • la possibile esistenza di cessioni di credito precedentemente al pignoramento;
  • l’eventuale esistenza di sequestri effettuati prima del pignoramento;
  • l’eventuale esistenza di pignoramenti, sia preesistenti che successivi al pignoramento del credito.

La banca dovrà custodire l’importo pignorato, “nel limite dell’ammontare previsto aumentato del 50 per cento”.

Nella nuova versione della Legge di Bilancio, denominata «Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coatti, l’agente della riscossione prima di avviare il recupero coattivo, può utilizzare “modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici” per ottenere “tutte le informazioni necessarie”, da “chiunque detenute”. Ma dopo lo stop della presidente del Consiglio non dovrebbe essere più così. Si attende la versione definitiva.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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