All’acquisto di un immobile tramite finanziamento le polizze incendio e scoppio rappresentano l’unica assicurazione mutuo obbligatoria da sottoscrivere contestualmente al prestito.
Se il richiedente rifiuta di sottoscrivere la polizza incendio e scoppio la banca può non procedere all’erogazione del mutuo per ovvie ragioni. Dopo l’acquisto di casa infatti, possono insorgere eventi accidentali come scoppi e incendi appunto, che possono comportare la distruzione, la perdita totale dell’immobile, non solo svantaggio del privato proprietario ma anche in danno della banca, che può ritrovarsi priva da un momento all’altro del bene a garanzia del proprio credito.
La polizza incendio e scoppio ha una validità che generalmente coincide con la durata del piano di rimborso mutuo. Durante il periodo di validità il cliente è tenuto a versare alla compagnia assicurativa una somma di denaro detta “premio assicurativo”, e la compagnia dal canto suo si impegna a risarcire i danni causati da eventi specifici previsti dal contratto, cioè i danni provocati da scoppi e incendi dovuti a perdite di gas, fumo, fulmini e scariche di corrente.
Il risarcimento delle polizze incendio e scoppio si ottiene solo in seguito ad approfondite verifiche sulla dinamica dell’evento. Alcune assicurazioni fissano un massimale di risarcimento: in tal caso l’indennizzo è dovuto solo entro i limiti della soglia indicata, oltre tale soglia, il danno rimane a carico del cliente.
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