RImborso: non previsto nei primi 2 anni dalla dtipula della polizza
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Altre eccezioni: attività dolosa di contraente o beneficiario
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Confronta le polizze vita e scegli la più conveniente per risparmiare
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Esistono diverse tipologie di assicurazioni sulla vita. In genere si distinguono quattro tipi di polizze: polizza caso vita, polizza caso morte, polizza a vita intera e polizza vita mista. Nelle polizze caso vita la compagnia assicurativa si impegna a pagare un determinato capitale oppure una rendita vitalizia nel caso in cui, alla scadenza, il contraente sia ancora in vita.
Le polizze caso morte sono polizze con le quali una compagnia assicurativa si impegna a corrispondere un determinato capitale ai beneficiari del contratto nel caso in cui l’assicurato muoia. Le polizze caso morte possono essere temporanee o a vita intera. Nel caso di polizza caso morte temporanea il pagamento viene effettuato solo nel caso in cui il decesso dell’assicurato avvenga entro un periodo di tempo predefinito. È possibile in genere scegliere tra una copertura di 10, 20 o 30 anni. Il premio assicurativo da versare cresce con l’aumentare dell’età, questo genere di assicurazione è quindi solitamente consigliato a persone giovani che lascerebbero il resto della loro famiglia in difficoltà economiche nel caso di morte prematura.
Nelle polizze a vita intera il pagamento del capitale ai beneficiari è garantito in qualsiasi momento avvenga il decesso dell’assicurato. La polizza in tal caso dura per tutta la vita dell’assicurato, anche se il pagamento dei premi è previsto per un determinato numero di anni. I premi versati nel corso del tempo vengono accantonati dalla compagnia assicuratrice in un fondo interno in modo da generare dei rendimenti che confluiranno poi nel pagamento finale.
Le polizze a vita mista prevedono infine il pagamento di un capitale, o di una rendita vitalizia, nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita alla scadenza del contratto, oppure il pagamento di una indennità nel caso di morte all’interno del periodo di validità della polizza. Le assicurazioni sulla vita pertanto comprendono tre attori differenti: il contraente, ovvero colui che stipula la polizza e che paga il premio, l’assicurato, ovvero la persona sulla vita della quale viene stipulata l’assicurazione, ed il beneficiario, ovvero colui il quale beneficia dell’indennizzo o della rendita. Il beneficiario può essere scelto liberamente, non deve necessariamente appartenere alla famiglia dell’assicurato, e può essere indicato sia alla stipula dell’assicurazione, sia successivamente tramite richiesta scritta o volontà testamentaria.
Il suicidio è regolato dall’articolo numero 1927 del Codice Civile: “In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata”. Viene considerato ai termini di legge esclusivamente il suicidio volontario, non il suicidio di un soggetto incapace di intendere e di volere a meno che non sia tale per sua colpa. La norma è volta ad evitare che l’assicurato stipuli l’assicurazione sulla vita a scopo di frode, tuttavia il legislatore ha valutato che tale scelta sarebbe frutto di disperazione e che il termine dei due anni possa servire a dissuadere nel caso di proposito suicida. Vi sono tre modi per riscuotere una polizza vita:
I beneficiari possono essere persone fisiche, giuridiche o anche associazioni. I tre attori, contraente, assicurato e beneficiario, possono infine coincidere. Se non viene indicato alcun beneficiario i beneficiari diventano gli eredi legittimi. Il pagamento in caso di morte tuttavia non è automatico e prevede una serie di eccezioni, in caso di morte per incidente stradale ad esempio la legge vieta il doppio risarcimento derivante da Rc Auto e da polizza vita, in tal caso è possibile richiedere un solo risarcimento danni. Tra le eccezioni al risarcimento le più frequenti sono:
Il termine delitto doloso è dunque da interpretare giuridicamente come delitto in cui l’evento si verifica come conseguenza diretta della condotta del reo; Decesso dovuto alla partecipazione a eventi di guerra; Eventi causati da armi nucleari o radiazioni, ad esempio in lavori a rischio; Incidente di volo se l’assicurato fa parte dell’equipaggio o il volo non è autorizzato; Attività sportive non dichiarate al momento della stipula; Suicidio.
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