Polizze catastrofali, l’IVASS avvia il controllo semestrale dei prezzi: cosa cambia per le imprese


Due volte l’anno le compagnie che vendono polizze catastrofali obbligatorie dovranno inviare all’IVASS i dati di ogni contratto in essere: premio pagato, somme assicurate, franchigie, scoperti ed eventi coperti. La prima consegna è fissata al 31 ottobre 2026 e riguarda i contratti in vigore al 30 settembre.
La novità arriva con il Provvedimento IVASS n. 175 del 29 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 12 ottobre 2026, che modifica il Regolamento IVASS n. 36/2017. Per le imprese assicurate non ci sono nuovi adempimenti. Resta però pienamente in vigore l’obbligo di assicurarsi contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
- Con il Provvedimento 175/2026, la rilevazione IVASS sui prezzi delle polizze catastrofali diventa stabile e semestrale. I dati li inviano le compagnie, contratto per contratto.
- Le imprese non hanno nuovi obblighi di comunicazione. Restano tenute ad assicurare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro i cinque eventi previsti dalla legge.
- Secondo l’IVASS, a fine aprile 2026 le polizze catastrofali attive erano circa 683.000. Risultava assicurato il 16% dei 4,3 milioni di imprese non agricole.
Sommario
Cosa prevede il Provvedimento IVASS 175/2026
Il provvedimento è in vigore dal 30 settembre 2026. Introduce nel Regolamento 36/2017 il nuovo articolo 10-quater, dedicato alle coperture obbligatorie contro le catastrofi naturali. Devono inviare i dati le compagnie che operano in Italia nel ramo 8 (incendio e altri danni ai beni) e che hanno in portafoglio polizze catastrofali obbligatorie. Le istruzioni di compilazione sono nel nuovo Allegato 11.
Finora l’Istituto raccoglieva queste informazioni in via provvisoria, con lettere inviate al mercato ad agosto 2025 e a gennaio 2026. Da ora la rilevazione diventa stabile, con un calendario fisso. Lo stesso provvedimento interviene anche sulle polizze di responsabilità civile sanitaria, per le quali è prevista una rilevazione annuale.
| Dati riferiti ai contratti in vigore al | Termine di invio all’IVASS |
|---|---|
| 31 marzo | 30 aprile |
| 30 settembre | 31 ottobre |
| 30 settembre 2026 (prima rilevazione) | 31 ottobre 2026 |
A ogni scadenza le compagnie inviano tutti i contratti in vigore, anche quelli già comunicati in precedenza. Nei contratti in coassicurazione l’invio spetta solo alla compagnia delegataria, per il 100% della polizza.
Quali informazioni arrivano all’IVASS
I dati sono raccolti per singolo contratto e l’impresa assicurata è identificata con codice fiscale o partita IVA. Per ogni polizza la compagnia indica il comune e il CAP in cui si trova il rischio principale, la durata della copertura e quali dei cinque eventi obbligatori sono inclusi.
Vanno comunicati anche il premio annuo, comprensivo di imposte e riferito alla sola parte obbligatoria, e le somme assicurate, distinte tra terreni, fabbricati e impianti e attrezzature. Il quadro si completa con le condizioni che incidono sull’indennizzo (franchigia, limite di indennizzo e scoperto), con il canale di vendita e con l’eventuale presenza di altre garanzie non obbligatorie nello stesso contratto.
Perché l’IVASS controlla i premi
Lo scopo è fornire al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli elementi per seguire l’andamento dei premi e prevenire eventuali pratiche speculative. Il compito di vigilare sui prezzi di queste coperture, in collaborazione con l’IVASS, è stato affidato al Garante dalla legge 78/2025.
Il controllo riguarda un mercato nuovo e obbligatorio. Qui il costo della copertura varia molto in base al territorio, al valore dei beni e alle condizioni del contratto. Per dare un ordine di grandezza, l’IVASS pubblica i premi effettivamente pagati dalle imprese, divisi per provincia e per fascia di valore assicurato. Ecco alcuni esempi tratti dalla rilevazione al 31 gennaio 2026, per beni assicurati tra 100.001 e 250.000 euro:
| Provincia | Premio annuo pagato dal 60% delle imprese | Premio medio ogni 10.000 € assicurati |
|---|---|---|
| Milano | 62–150 € | 7,31 € |
| Napoli | 102–295 € | 12,87 € |
| Palermo | 86–340 € | 9,63 € |
L’IVASS precisa che questi valori servono a orientarsi e non sostituiscono un preventivo. Il premio di una singola impresa dipende dai beni da assicurare, dalla loro ubicazione e dalle condizioni scelte.
Chi deve assicurarsi e quali beni proteggere
L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023, articolo 1, commi 101 e seguenti). Riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione nel Paese, se tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. Sono escluse le imprese agricole, che possono contare sul Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali di origine meteoclimatica.
La polizza deve coprire terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo vale anche per i beni che l’impresa usa senza esserne proprietaria, per esempio in affitto o in leasing, salvo che siano già assicurati da altri. Gli eventi da includere sono cinque: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Scoperti e limiti di indennizzo previsti dal decreto
Le regole sono fissate dal decreto del Ministero dell’Economia 30 gennaio 2025, n. 18. La soglia è calcolata sul totale delle ubicazioni assicurate.
| Somma assicurata | Scoperto a carico dell’impresa | Limite di indennizzo |
|---|---|---|
| Fino a 1 milione € | Fino al 15% del danno indennizzabile, se concordato | Pari alla somma assicurata |
| Da 1 a 30 milioni € | Fino al 15% del danno indennizzabile, se concordato | Almeno il 70% della somma assicurata |
| Oltre 30 milioni € o grandi imprese | Libera negoziazione | Libera negoziazione |
Per grandi imprese, qui, il decreto intende quelle con un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti. Dal lato delle compagnie, la legge prevede un obbligo a contrarre. Se un assicuratore rifiuta o elude questo obbligo, anche al rinnovo, l’IVASS può applicare una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.
Cosa rischia chi non è assicurato
Per le imprese non è prevista una multa diretta: la legge stabilisce che, della mancata assicurazione, si deve tenere conto quando vengono assegnati contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziate con risorse pubbliche, compresi gli aiuti previsti dopo una calamità.
La norma non prevede un’esclusione automatica da ogni beneficio: spetta alle singole amministrazioni stabilire come applicarla. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indicato che, per gli incentivi di sua competenza, intende escludere le imprese inadempienti. Ha anche chiarito che la disposizione non è retroattiva.
Il mercato delle polizze catastrofali in numeri
L’ultima rilevazione IVASS, aggiornata al 30 aprile 2026, conta circa 683.000 polizze catastrofali attive, il 14,5% in più rispetto alle 596.000 di gennaio. Le imprese assicurate sono il 16% dei 4,3 milioni di imprese non agricole censite dall’ISTAT, contro il 13% di inizio anno. Tra gennaio e aprile il valore assicurato complessivo è salito di circa il 30% e i premi del 27,9%. Le compagnie che offrono queste coperture sono 45: 33 vigilate dall’IVASS e 12 estere che operano in Italia.
Nella relazione sull’attività del 2025, l’IVASS segnala che le polizze sono più diffuse tra le imprese medio-grandi e meno tra micro e piccole. L’Istituto osserva inoltre che il premio per ogni euro assicurato tende a scendere al crescere del valore assicurato.
Il punto di partenza era molto basso. A settembre 2024, prima che l’obbligo diventasse operativo, un’indagine realizzata da EMG Different per Facile.it su un campione di micro e piccole imprese rilevava che il 92% delle microimprese intervistate non aveva alcuna copertura contro le calamità oggetto dell’obbligo. Un altro 3% era assicurato solo in parte.
Cosa controllare nella propria polizza
La nuova rilevazione non chiede nulla alle imprese. Mette però sotto la lente dell’Autorità le stesse voci che determinano il valore di una copertura, e conoscerle aiuta l’impresa a capire cosa sta pagando.
Il primo controllo riguarda gli eventi: la polizza deve includere tutti e cinque quelli previsti dalla legge. Le somme assicurate dovrebbero corrispondere ai beni effettivamente usati dall’impresa, compresi quelli in affitto o in leasing.
Contano poi franchigia, scoperto e limite di indennizzo. Questi elementi incidono sia sul premio sia sull’indennizzo che si riceve in caso di danno. Nelle polizze multirischio, inoltre, può essere utile chiedere che il costo della parte catastrofale obbligatoria sia indicato separatamente.
Per chi deve ancora assicurarsi, o vuole rivedere la copertura al rinnovo, confrontare più preventivi a parità di beni, eventi e condizioni permette di valutare costo e livello di protezione.
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