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Voli cancellati o in ritardo: cosa spetta ai passeggeri dopo il caos del 16 ottobre e la nuova sentenza Ue

Pubblicato il 19-10-2026 | Aggiornato il 19-10-2026 | 7 min di lettura | Pubblicato da
Carmela di Matteo
Carmela Di Matteo
aereo

Venerdì 16 ottobre il traffico aereo italiano ha avuto forti rallentamenti per due cause diverse: un guasto alla rete dati di ENAV e uno sciopero di 24 ore del personale di easyJet. Il risultato sono stati voli cancellati, partenze rinviate e molti passeggeri bloccati in aeroporto proprio prima del fine settimana.

Chi ha subito un disservizio ha comunque dei diritti: il punto è capire quali. Il rimborso del biglietto e l’assistenza in aeroporto sono quasi sempre dovuti. L’indennizzo economico, da 250 a 600 euro, dipende invece dalla causa del problema. Su questo tema è intervenuta da poco anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

  • Rimborso o volo alternativo e assistenza in aeroporto spettano anche quando il disservizio dipende da circostanze eccezionali. L’indennizzo da 250 a 600 euro invece no.
  • Per la Corte Ue (causa C-108/26), una restrizione del traffico aereo non basta da sola a escludere l’indennizzo. La compagnia deve dimostrare che la causa sia davvero eccezionale.
  • La riforma del regolamento 261/2004 conferma la soglia delle tre ore di ritardo e gli importi attuali. Le nuove regole si applicheranno da ottobre 2027.
In sintesi

Sommario

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Cosa è successo il 16 ottobre negli aeroporti italiani

Secondo quanto comunicato da ENAV, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile in Italia, le anomalie sono comparse durante la notte sulla rete che trasmette i dati ai servizi di controllo su tutto il territorio nazionale. Fino alle 6 del mattino i sistemi di emergenza hanno permesso di gestire il traffico normalmente.

Con l’aumento dei voli nelle ore successive, ENAV ha introdotto misure di regolazione dei flussi. Queste misure hanno ridotto temporaneamente il numero di aerei gestibili nello spazio aereo italiano. L’ente ha escluso che il guasto sia dovuto ad attività malevole. La piena capacità operativa è stata ripristinata nel pomeriggio, dopo il ripristino della rete primaria.

Nella stessa giornata, era in corso lo sciopero di piloti e assistenti di volo di easyJet. Per questo non tutte le cancellazioni hanno la stessa origine, e la distinzione conta per capire quali tutele si applicano.

Rimborso, assistenza e indennizzo: tre diritti diversi

Il regolamento europeo 261/2004 è oggi la norma di riferimento. Si applica ai voli in partenza da un aeroporto dell’Unione europea, con qualsiasi compagnia. Si applica anche ai voli in arrivo nell’Ue se operati da un vettore europeo. Il regolamento prevede tre forme di tutela con presupposti diversi.

TutelaQuando spettaVale anche con circostanze eccezionali?
Rimborso o volo alternativoCancellazione o ritardo di almeno 5 oreSì
Assistenza in aeroportoAttesa prolungata, in base a ritardo e distanzaSì
Indennizzo economicoArrivo con almeno 3 ore di ritardo, cancellazione tardiva, negato imbarcoNo

Il rimborso o il volo alternativo

Se il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere. Può avere il rimborso integrale del biglietto oppure un trasporto alternativo verso la destinazione finale, alla prima occasione utile o in una data successiva che gli sia più comoda. Se il ritardo supera le cinque ore, il passeggero può rinunciare al viaggio e chiedere la restituzione del prezzo pagato.

L’assistenza in aeroporto

Durante l’attesa, la compagnia deve fornire pasti e bevande in proporzione al tempo di attesa. Deve anche garantire la possibilità di comunicare, per esempio con telefonate o email. Se la partenza slitta al giorno dopo, deve offrire la sistemazione in albergo e il trasferimento tra aeroporto e hotel.

Questo obbligo resta valido anche quando il disservizio non dipende dalla compagnia. È uno degli aspetti meno noti ai viaggiatori. Chi ha sostenuto spese perché l’assistenza non è stata fornita può chiederne il rimborso, conservando scontrini e ricevute.

L’indennizzo economico

La compensazione pecuniaria è fissa e dipende dalla distanza del volo.

Distanza della trattaIndennizzo
Fino a 1.500 km250 euro
Voli intra-Ue oltre 1.500 km e altre tratte tra 1.500 e 3.500 km400 euro
Oltre 3.500 km (extra-Ue)600 euro

L’indennizzo spetta se si arriva a destinazione con almeno tre ore di ritardo, in caso di negato imbarco o se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza. La compagnia può non pagarlo se dimostra che il disservizio dipende da circostanze eccezionali, cioè eventi fuori dal suo controllo che non si potevano evitare con misure ragionevoli.

Guasto ENAV e sciopero: perché le tutele possono cambiare

Le due cause del 16 ottobre possono avere conseguenze diverse per i passeggeri. Un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo è un evento esterno alla compagnia: per questo, può essere considerato una circostanza eccezionale. Se il ritardo o la cancellazione dipendono davvero da quel guasto, la compagnia non deve l’indennizzo, ma deve comunque garantire assistenza e rimborso o volo alternativo.

Lo sciopero del personale della compagnia stessa è un caso diverso. In passato la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che uno sciopero dei dipendenti del vettore, indetto dai sindacati, rientra nella normale attività dell’impresa. Per questo, di norma, non esclude l’indennizzo. Conta però anche quando il passeggero è stato avvisato: se la cancellazione è stata comunicata con almeno 14 giorni di anticipo, la compensazione non è dovuta.

La sentenza C-108/26: non basta una generica restrizione del traffico

Con la sentenza dell’8 ottobre 2026 nella causa C-108/26, la Corte di giustizia Ue ha precisato come le compagnie possono usare le decisioni degli enti di controllo del traffico per non pagare l’indennizzo.

Il caso riguardava un volo arrivato con oltre tre ore di ritardo. Il ritardo era dovuto in parte alle restrizioni dello spazio aereo per il maltempo e in parte a un successivo guasto tecnico dell’aereo. La Corte ha annullato una precedente pronuncia del Tribunale dell’Ue. Quella pronuncia considerava le decisioni di gestione del traffico aereo sempre fuori dal controllo delle compagnie, qualunque fosse il motivo.

Secondo i giudici di Lussemburgo, le restrizioni del traffico fanno parte della normale attività di un vettore. Per non pagare l’indennizzo, la compagnia deve dimostrare che la causa all’origine di quella restrizione sia davvero eccezionale. Quando il ritardo ha più cause, dal ritardo complessivo si può togliere solo il tempo dovuto a circostanze eccezionali. Il resto rimane a carico della compagnia.

Un esempio concreto: un volo accumula un’ora di ritardo per il maltempo e poi altre due ore per un guasto dell’aereo. Se l’ente di controllo rinvia la partenza perché la compagnia non è pronta a decollare, quel ritardo aggiuntivo può essere attribuito al vettore. In questo caso l’indennizzo può essere dovuto.

Le nuove regole Ue sui diritti dei passeggeri dal 2027

Dopo oltre dieci anni di negoziati, la riforma del regolamento 261/2004 è stata approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Ue a luglio 2026. Il nuovo testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale a inizio ottobre e si applicherà ai voli da ottobre 2027. Fino ad allora restano valide le regole attuali.

Il punto più discusso era la soglia di ritardo che dà diritto all’indennizzo. Il Consiglio voleva portarla a quattro o sei ore in base alla distanza. Il testo finale invece conferma le tre ore e gli importi da 250 a 600 euro. Sui voli più lunghi, però, le compagnie potranno ridurre l’indennizzo del 50% in alcuni casi: se offrono una riprotezione verso la destinazione finale o se il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore.

Le altre novità riguardano soprattutto il modo in cui si fanno valere i diritti:

  • le compagnie dovranno informare i passeggeri per via elettronica, entro 96 ore dal disservizio, sui diritti e sulle modalità per chiedere la compensazione;
  • il passeggero avrà nove mesi per presentare la richiesta;
  • l’assistenza sarà definita in modo più preciso, un ristoro ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, se necessario, l’alloggio per la notte, fino a tre notti quando la causa è fuori dal controllo della compagnia.

Come presentare la richiesta

La prima richiesta va inviata alla compagnia aerea, di solito con il modulo sul suo sito. È utile allegare carta d’imbarco, prenotazione, comunicazioni ricevute su ritardo o cancellazione ed eventuali ricevute di spese sostenute. Dopo la sentenza C-108/26, le comunicazioni della compagnia sulle cause del disservizio sono ancora più importanti, perché permettono di capire se il motivo indicato basta davvero a escludere l’indennizzo.

Se la compagnia non risponde o respinge la richiesta, in Italia ci si può rivolgere all’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. L’ENAC è l’organismo che controlla l’applicazione del regolamento 261/2004, riceve i reclami dei passeggeri e può sanzionare i vettori che non rispettano le regole. Il reclamo all’ENAC non sostituisce la richiesta di indennizzo: per ottenere il pagamento, in caso di rifiuto, resta la strada della conciliazione o del giudice.

Le coperture assicurative pensate per i voli

Le tutele del regolamento europeo riguardano il biglietto aereo, ma non coprono tutte le spese collegate a un viaggio che salta o si complica. Una notte in hotel già pagata a destinazione, un’escursione prenotata o una coincidenza persa con un altro vettore restano esclusi. In più l’indennizzo non arriva subito: bisogna presentare la richiesta e, in alcuni casi, affrontare un contenzioso con la compagnia.

Le polizze viaggio possono coprire una parte degli imprevisti che il regolamento lascia fuori. Su Facile.it si possono confrontare soluzioni con garanzia per l’annullamento del viaggio, utile quando è il viaggiatore a non poter partire per motivi come malattia o infortunio. Ci sono anche coperture per lo smarrimento del bagaglio, uno dei disagi più frequenti nei viaggi in aereo. Le garanzie si possono combinare in base al tipo di viaggio, alla destinazione e al valore della vacanza, per recuperare eventuali costi imprevisti.

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