Istituito dalla Legge numero 1 del 1991 con l'obiettivo di proteggere le operazioni di investimento, il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori in caso di mancata restituzione integrale o parziale degli strumenti finanziari detenuti.
Il Fondo opera, pertanto, a garanzia dei crediti che derivano dalla prestazione dei servizi di investimento: ad essere tutelati dal Fondo sono le obbligazioni, i pronto conto termine, i titoli di Stato e tutti gli altri strumenti finanziari che, per intrinseca natura, non sono immuni dal rischio di mancata restituzione del capitale.
Aderenti al Fondo sono i soggetti autorizzati a prestare servizi di investimento, le banche e le imprese di investimento non comunitarie che prestano attività di investimento in Italia e, limitatamente all'attività svolta in Italia, le succursali di banche e di imprese di investimento comunitarie abilitate alla prestazione di servizi di investimento. L'indennizzo è operativo nei casi di liquidazione coatta, di fallimento o di concordato preventivo dei soggetti stessi.
Da non confondere con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento, purché tali crediti risultino iscritti allo stato passivo e siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. Il limite massimo dell'indennizzo è pari a ventimila euro: nel caso di operazioni di investimento congiunte di due o più investitori, i crediti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra gli investitori.
Al fine di ottenere l'indennizzo, gli investitori devono presentare al Fondo un'apposita istanza, recante l'indicazione dell'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali viene richiesto l'indennizzo e la dichiarazione se l'ammissione dei crediti sia stata o meno oggetto di opposizione. L'indennizzo viene corrisposto a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dall'investitore.
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