Banche, obbligo di aprire il conto corrente a chi lo richiede: cosa prevede il nuovo ddl

Le banche potrebbero presto avere meno margini per rifiutare l'apertura di un conto corrente o per chiudere unilateralmente un rapporto già esistente. Il 23 luglio 2026 la Camera dei deputati ha dato il via libera alla proposta di legge che prevede l'obbligo per gli istituti di credito di stipulare un contratto di conto corrente «con chiunque lo richieda».
Il testo passa ora all'esame del Senato e punta a modificare il Codice civile introducendo nuove regole sia sull'apertura sia sulla chiusura dei conti. L'intervento nasce dalle segnalazioni di cittadini che hanno denunciato la chiusura dei propri rapporti bancari anche in presenza di saldi positivi, con conseguenze sulla possibilità di ricevere lo stipendio o la pensione, pagare le bollette e svolgere le normali operazioni economiche.
La proposta non introduce un obbligo per i cittadini di possedere un conto corrente. Il vincolo riguarda invece le banche, che non potrebbero più rifiutare liberamente la richiesta di apertura, salvo i casi previsti dalla normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
- Il DDL limita la discrezionalità delle banche introducendo l'obbligo di aprire un conto a chiunque lo richieda e imponendo una motivazione scritta entro 10 giorni in caso di diniego.
- Gli istituti di credito non possono più chiudere unilateralmente i conti correnti già esistenti che presentano un saldo in attivo.
- Le uniche deroghe ammesse riguardano le normative antiriciclaggio e antiterrorismo, un limite contestato dall'ABI per la riduzione della libertà contrattuale e l'eventuale difformità dalle norme europee.
Sommario
Cosa prevede il ddl sui conti correnti
Il punto centrale della riforma è l'introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 1857-bis. La disposizione stabilisce che, fermo restando il rispetto delle norme nazionali ed europee contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la banca non possa sottrarsi alla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque ne faccia richiesta.
L'obiettivo è ridurre la discrezionalità degli istituti di credito nei casi in cui decidano di non instaurare un rapporto con un cliente.
La banca manterrebbe comunque la possibilità di rifiutare l'apertura quando il diniego è legato agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. In queste situazioni, però, il provvedimento introduce un preciso obbligo di trasparenza: il rifiuto dovrà essere comunicato per iscritto e motivato entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto.
La proposta interviene quindi non soltanto sul diritto di accesso al conto, ma anche sulle modalità con cui un eventuale diniego deve essere comunicato al cliente.
Conto corrente, stop alla chiusura se il saldo è attivo
La seconda grande novità riguarda i conti già aperti.
Il testo prevede che la banca non possa recedere dal contratto di conto corrente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, quando i saldi sono in attivo, fatta eccezione per le situazioni legate al rispetto delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo.
La norma punta a evitare che un cliente possa trovarsi improvvisamente senza rapporto bancario nonostante disponga di denaro sul conto.
La questione è particolarmente rilevante perché la chiusura di un conto non significa semplicemente trasferire una somma presso un altro istituto. Il correntista deve modificare le coordinate per l'accredito dello stipendio o della pensione, spostare le domiciliazioni delle utenze, aggiornare i pagamenti automatici e organizzare nuovamente la gestione delle proprie disponibilità.
Per questo la proposta considera il conto corrente uno strumento ormai essenziale per la partecipazione alla vita economica.
Perché il conto corrente è diventato fondamentale
Il rapporto bancario è oggi collegato a gran parte delle operazioni finanziarie quotidiane. Stipendi e pensioni vengono normalmente accreditati sul conto, mentre bollette, affitti, rate e numerosi altri pagamenti vengono effettuati tramite bonifici o addebiti automatici.
Anche la diffusione dei pagamenti digitali ha reso sempre più importante poter disporre di un conto e dei relativi strumenti di pagamento.
Rimanere senza un rapporto bancario può, quindi, creare difficoltà concrete, soprattutto quando il cliente non riesce a ottenere rapidamente un nuovo conto.
È in questo contesto che si inserisce il tema della cosiddetta "non bancabilità", espressione utilizzata per descrivere il rischio che alcune persone vengano progressivamente escluse dall'accesso ai servizi finanziari.
Il ddl nasce anche dalle proteste di cittadini che hanno denunciato chiusure dei propri conti accompagnate da comunicazioni considerate troppo generiche, con riferimenti a verifiche interne o a una rivalutazione del rischio senza ulteriori spiegazioni.
Quando la banca può rifiutare o chiudere il conto
L'obbligo previsto dal provvedimento non elimina i controlli che le banche devono effettuare per legge.
Le disposizioni nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo restano infatti pienamente applicabili. Se una situazione rientra in questo ambito, l'istituto può rifiutare l'apertura del rapporto o recedere da un conto già esistente.
La novità riguarda, invece, il quadro generale: al di fuori delle eccezioni previste, la banca non avrebbe più la stessa libertà di decidere se stipulare o meno un contratto di conto corrente con il richiedente.
Il provvedimento cerca così di bilanciare due esigenze: garantire l'accesso ai servizi bancari e preservare gli strumenti necessari per prevenire l'utilizzo illecito del sistema finanziario.
Le critiche dell'Abi al nuovo ddl
L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha espresso forti perplessità sulla riforma. Secondo l'associazione, il fenomeno delle chiusure dei conti non avrebbe dimensioni tali da poter essere considerato un problema sistemico e da giustificare un intervento così incisivo sul Codice civile.
L'Abi contesta, inoltre, l'introduzione di un obbligo generalizzato di contrarre, ritenendo che possa comprimere il principio della libertà contrattuale e limitare eccessivamente l'autonomia degli istituti nella valutazione dei clienti e dei rischi.
Un altro punto critico riguarda, poi, il rapporto con la normativa europea. Secondo il settore bancario, regole italiane più stringenti rispetto a quelle applicate negli altri Stati membri potrebbero creare un disallineamento e incidere sulla competitività delle banche italiane.
Il confronto riguarda, quindi, non soltanto la tutela dei correntisti, ma anche il rapporto tra le nuove norme, la libertà contrattuale e il quadro regolamentare europeo.
Cosa cambia per cittadini e correntisti
Se il ddl sarà approvato definitivamente, il cambiamento più significativo sarà, dunque, una maggiore tutela nell'accesso e nella conservazione del rapporto bancario.
Chi presenterà una richiesta di apertura non dovrebbe più vedersela rifiutare senza una ragione riconducibile alle eccezioni previste dalla legge. Quando il diniego sarà legato alle norme antiriciclaggio o antiterrorismo, il cliente dovrà ricevere una comunicazione scritta e motivata entro dieci giorni.
Per i conti già esistenti, invece, il divieto di recesso in presenza di un saldo attivo renderebbe più difficile la chiusura unilaterale del rapporto, sempre con le eccezioni previste dalla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Non cambierebbe invece la libertà del cittadino di scegliere se avere o meno un conto corrente: il ddl non impone, infatti, a nessuno di aprirne uno. Per famiglie, lavoratori, pensionati e risparmiatori la novità potrebbe tradursi, dunque, soprattutto in una maggiore stabilità.

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.
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