6 nov 2023 | 6 min di lettura
Gli intermediari assicurativi, per poter operare, devono essere iscritti al Registro Unico degli Intermediari.
Ecco requisiti, modalità d'iscrizione, obblighi, funzionamento, passaggio di sezione e collaborazioni orizzontali riguardanti la sezione B RUI.
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La sezione B del RUI si rivolge a tutti gli incaricati dell'intermediazione in ambito assicurativo e finanziario. La lettera B indica appunto i broker, ovvero coloro che si occupano di mediare tra compagnie e clienti. Chi svolge questo tipo di attività ha il compito di individuare le soluzioni più adatte alle esigenze delle persone a cui si rivolge, fornendo polizze capaci di rispondere a richieste specifiche. Il Registro Unico degli Intermediari è propedeutico allo svolgimento della professione, quindi l'iscrizione è obbligatoria e serve a garantire la clientela circa le competenze e il possesso dei requisiti da parte dell'agente con cui trattano.
L'accesso al RUI è consentito ai soggetti che superano un apposito esame, quindi serve ad attestare l'affidabilità di un operatore e si inserisce in un contesto normativo volto a salvaguardare il consumatore e i suoi interessi. Infatti, gli intermediari assicurativi devono conoscere bene le regole e gli obblighi da osservare al fine di proporre prodotti adeguati, adottando la massima trasparenza e chiarezza nell'offrire le polizze. Il Registro può essere paragonato a un albo professionale, utile quindi a garantire procedure e rapporti tra intermediari e clienti.
Prima di avviare l'iter per l'iscrizione alla sezione B RUI, è opportuno verificare di essere in possesso dei requisiti necessari. Bisogna distinguere le richieste del Registro Unico degli Intermediari rivolte alle persone fisiche da quelle per le aziende. Infatti, gli agenti e i collaboratori hanno lo stesso obbligo delle compagnie di accedere all'elenco degli operatori abilitati per poter svolgere l'attività e realizzare, vendere e gestire le polizze assicurative.
Le persone fisiche devono godere dei diritti civili e possedere i requisiti di onorabilità. Inoltre, chi è interessato a iscriversi alla sezione B del RUI deve aver superato l'esame IVASS per dimostrare l'idoneità e non far parte del Ruolo dei periti assicurativi. Il completamento dell'iscrizione non può avvenire se non si aderisce preventivamente al Fondo di garanzia. Il Registro è precluso ai dipendenti pubblici impiegati a tempo pieno o con tempo parziale superiore alla metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. Tra i requisiti rientrano anche i casi di incompatibilità, che inibiscono l'opportunità di effettuare l'iscrizione ai soggetti che hanno legami stretti con soggetti fisici o giuridici in potere di impedire la vigilanza dell'IVASS.
Le società intenzionate a iscriversi alla sezione B del RUI devono avere sede legale in Italia e un rappresentante legale e responsabile che sia già parte della medesima sezione. Lo stesso vale per amministratore delegato e direttore generale. Anche in questo caso è necessaria l'adesione al Fondo di garanzia. Non sono ammessi enti pubblici o imprese da controllate da enti pubblici e le compagnie non possono consentire una partecipazione superiore al 10% a soggetti in grado di impedire il controllo dell'IVASS, per la stessa ragione sono vietati legami stretti con persone con lo stesso potere di eludere le verifiche da parte dell'istituto di vigilanza. Viene richiesto un capitale sociale versato per intero di almeno 120 mila euro. Qualora l'azienda svolga attività di assicurazione e riassicurazione insieme, deve separare la gestione affidandola a responsabili differenti e di adeguare l'organizzazione interna.
L'iscrizione alla sezione B del RUI è vincolata al superamento di un esame, indetto annualmente dall'IVASS. Bisogna presentarsi di fronte a una commissione di docenti universitari che devono verificare la conoscenza delle normative in materia di assicurazioni. Sono esentati dalla prova coloro che sono in possesso dell'iscrizione all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo dei broker, entrambi abrogati a far data dal 1° gennaio 2007. Una volta ottenuta la promozione all'esame, si può presentare domanda di adesione. Per farlo, è necessaria la compilazione di un modulo elettronico presente sul sito internet dell'IVASS.
Bisogna scaricare il modello, riempire gli spazi con i dati richiesti e apporre la firma digitale. Successivamente si procede con l'invio, allegando il documento in PDF a un messaggio da inviare mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. La domanda deve contenere l'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa, che ammonta a € 168,00. Al contempo, va dimostrata la regolarità del pagamento dell'imposta di bollo. La risposta viene data dall'Istituto entro 90 giorni. I funzionari devono verificare la correttezza dei dati e degli adempimenti, oltre alla completezza della documentazione.
L'intermediario, per essere operativo, è tenuto a dichiarare di aver stipulato una polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile. Qualora sia assente tale attestazione, il soggetto viene iscritto come non operativo, quindi eventuali collaboratori non possono accedere al RUI e l'intermediario non può proporre contratti e neppure assumere ruoli all'interno dell'agenzia o della compagnia. Se si allega la dichiarazione alla domanda, si ha l'opportunità di richiedere anche l'iscrizione dei collaboratori esterni alla sezione E del medesimo registro. Va compilato un apposito modulo presente sul sito dell'IVASS.
Chi si iscrive al RUI ha l'obbligo di disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, da indicare sia nella documentazione ufficiale sia sulla propria pagina web. Serve anche la firma digitale, da utilizzare per siglare i vari atti ufficiali, sia nel rapporto con la pubblica amministrazione sia con la clientela. Tutti gli intermediari operativi e autorizzati hanno la possibilità di attivare collaborazioni con persone iscritte alle altre sezioni del Registro. Gli accordi devono essere formalizzati e vanno rispettati i mandati delle compagnie, affinché il rapporto sia regolato correttamente.
Bisogna, tuttavia, fare attenzione che gli iscritti alla sezione A del RUI siano assicurati per la Responsabilità Civile e dispongano di uno o più incarichi di distribuzione. L'obbligo di avere una polizza a copertura di eventuali danni vale anche per gli iscritti alla sezione B, mentre chi rientra nella sezione D deve avere almeno un incarico relativo alla distribuzione di contratti assicurativi. Ci sono regole da rispettare anche nel rapporto con la clientela.
Gli intermediari devono sempre informare con chiarezza e trasparenza il contraente, includendo le notizie di collaborazione con altri agenti assicurativi. La loro identità va indicata con esattezza, unitamente alla forma di cooperazione adottata. Chi svolge la professione di intermediazione deve rispondere di eventuali danni arrecati al cliente tramite la propria attività, intervenendo in solido con altri agenti e collaboratori coinvolti, ad eccezione dei casi in cui vi siano rivalse relative ai rapporti interni.
Il passaggio dell'iscrizione tra le varie sezioni del RUI è ammesso se vi sono le condizioni previste dalla norma di riferimento. La richiesta deve essere indirizzata via PEC all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. C'è un modulo apposito da scaricare, compilare e firmare in forma digitale. La procedura è uguale a quella adottata per l'iscrizione alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari.
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