26 ott 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
Equitalia chiuderà definitivamente il 1° luglio 2017, così come previsto dal Decreto Legge n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Contestualmente verrà istituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, ottimizzando l’attività di riscossione.
La chiusura di Equitalia contempla tra le altre cose una sanatoria sulle cartelle esattoriali che cancellerà sanzioni e interessi di mora, anche se in misura inferiore rispetto alle previsioni iniziali. Le domande per usufruire della “rottamazione” delle cartelle dovranno essere presentate entro il 22 gennaio 2017 (90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). I modelli per per presentare istanza saranno disponibili solo a novembre. Vediamo quali sono i passaggi fondamentali che riguardano questa sanatoria.
La sanatoria sulle cartelle esattoriali di Equitalia prevede il pagamento integrale del debito con la cancellazione di sanzioni e interessi di mora, e riguarda le imposte, i tributi, i contributi previdenziali e assistenziali, l’Iva non versata (esclusa quella dovuta sull’import) e le multe stradali emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. In altri termini ai debitori toccherà comunque pagare l’importo della cartella, gli interessi a essa relativi e l'aggio al 6%, ma saranno esonerati dal pagamento delle sanzioni, dei pesanti interessi di mora (oggi al 4,13%) e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Le domande per usufruire della sanatoria si potranno presentare entro il 22 gennaio 2017 utilizzando il modulo che Equitalia, o un eventuale altro agente della riscossione, pubblicherà sul proprio sito internet entro e non oltre il prossimo 7 novembre.
Al momento della richiesta il contribuente potrà scegliere se pagare l’importo dovuto in un'unica soluzione o dividerlo in massimo quattro rate. Entro il 22 giugno 2017, ovvero 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto, il concessionario della riscossione comunicherà a chi ha fatto domanda l’importo complessivo dovuto al netto della sanatoria e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Le prime due rate saranno pari ciascuna a un terzo del dovuto, mentre le ultime due a un sesto. Sulle rate saranno ovviamente calcolati gli interessi. In ogni caso le prime tre rate si dovranno versare entro il 15 dicembre 2017 e la quarta entro il 15 marzo 2018.
I pagamenti si potranno effettuare mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o direttamente allo sportello dell'agente di riscossione. Alla sanatoria potranno aderire anche quei contribuenti che hanno già in parte pagato le cartelle, saldando il debito residuo sul capitale, ma solo se sono in regola con le rate di pagamento in scadenza dall'1 ottobre al 31 dicembre 2016 (però le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano).
Le conseguenze in caso di salto anche di una sola rata sono molto pesanti: mancare un pagamento o farlo in modo parziale porterà all'annullamento della sanatoria e all'obbligo di saldare interamente il carico debitorio delle vecchie cartelle.
La sanatoria non vale per le somme dovute a titolo di recupero dei cosiddetti “aiuti di Stato” (come per esempio le multe UE) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, e non si applica nemmeno su multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze di condanna di tipo penale. Sarà inoltre preclusa a tutti coloro che attualmente hanno un procedimento aperto con Equitalia, salvo l'immediata rinuncia alla lite.
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