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Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche: cosa cambia

15 feb 2022 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giorgia Nardelli

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Addio rate di 48 mesi: adesso ci saranno contratti più brevi e più informazione ai consumatori.

Il 24 Dicembre del 2021, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 207/2021 è diventato operativo il nuovo Codice per le comunicazioni elettroniche, che a partire dal 1° Gennaio 2022 introduce alcune novità per gli utenti di telefonia. Vediamo di cosa si tratta.

Internet casa: confronta le tariffe

Contratti più brevi

La prima novità, e la più importante, riguarda la durata "obbligata" dei contratti, che oggi gli operatori fanno durare anche 4 anni. La nuova normativa stabilisce che non potranno protrarsi oltre i 24 mesi, e il limite temporale riguarda anche le rate per gli apparecchi eventualmente acquistati assieme all’abbonamento, come modem, router o smartphone.

Trascorsi i due anni, dunque, non sarà più giustificabile applicare penali a chi lascia il proprio gestore telefonico per migrare verso un altro operatore. E, altro punto, gli ex clienti non si ritroveranno a pagare le rate di un modem o di un telefono che magari non usano più, anche dopo la disdetta.

Un contratto a parte per gli interventi tecnici

C’è solo un’eccezione, e riguarda chi ha bisogno, in contemporanea al passaggio al nuovo gestore, di interventi come l’installazione della rete fisica a casa, nello studio professionale o nella propria azienda, come accade a volte per la fibra. In questi casi il costo dell’intervento si potrà spalmare su un periodo più lungo, ma sarà contabilizzato in un contratto separato, e non includerà il modem o il router. Gli apparecchi anche in questo caso saranno inseriti nel contratto di utenza e il loro costo potrà essere dilazionato in un massimo di 24 rate.

Contratti brevi e multe salate

Un’altra novità riguarda la rosa di offerte che ogni compagnia dovrà offrire ai suoi potenziali clienti. Nel pacchetto, d’ora in poi, ciascuna società dovrà prevedere almeno una proposta commerciale "breve", vale a dire con "una durata massima iniziale di 12 mesi".

Per chi trasgredisce sono previste multe salate: gli operatori rischiano una sanzione che parte da 240.000 euro e arriva fino a 5 milioni, più il rimborso "delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti". Se poi l‘azienda in questione ha un "significativo potere di mercato" la multa può arriva a raggiungere tra il 2 e il 5 per cento del fatturato.

Addio al tacito rinnovo

Il nuovo Codice contiene anche un nuovo capitolo dedicato ai rinnovi dei contratti, che favorirà sicuramente i clienti più pigri. Oggi, come sappiamo, anche dopo la scadenza naturale i contratti si rinnovano automaticamente nel tempo, rimanendo uguali a se stessi. Questo fa sì che chi non ha voglia, né tempo, o semplicemente non sa districarsi tra le offerte, accetta tacitamente di pagare per anni la stessa tariffa. Non è un male di per sé, ma può essere sconveniente in un mercato dinamico come quello della telefonia, dove la media delle tariffe si è nel tempo praticamente dimezzata.

Per venire incontro a questi clienti, le nuove norme stabiliscono che ogni gestore dovrà inviare una comunicazione ai suoi utenti almeno due mesi prima della conclusione naturale del contratto, fornendo loro le informazioni su come recedere, e, soprattutto, comunicando loro quali sono le proposte aziendiali per lo stesso servizio, se ve ne sono di più competitive.

La comunicazione non potrà avvenire per sms o via email, come accade oggi, ma su "supporto durevole". In questo modo sarà più semplice per gli utenti scegliere una nuova tariffa più conveniente. Anche chi ha un contratto ormai scaduto da anni sarà costretto a guardarsi intorno: almeno una volta all’anno i fornitori dovranno infatti offrire a tutti i loro abbonati le informazioni sulle loro migliori offerte.

Diritto di recesso

E se invece il prezzo della propria tariffa sale, o il servizio cambia? In questo caso il Codice ribadisce quello che già l’Agcom aveva stabilito, e cioè che i gestori hanno 30 giorni di tempo per avvisare i consumatori in caso di modifiche unilaterali al contratto e del loro diritto di recedere senza penale o costo di disattivazione.

Il diritto di recesso – e questa è la novità – potrà essere esercitato dai clienti entro sessanta giorni (contro gli attuali 30) dalla comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali del gestore.

Autore
giorgia nardelli

Pugliese trapiantata in Emilia, giornalista professionista dal 2005, laurea in filologia romanza e master in giornalismo all’Università di Bologna.

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