La rescissione anticipata richiede almeno 60 giorni lavorativi di preavviso.
La rescissione anticipata richiede almeno 60 giorni lavorativi di preavviso.
La Legge prevede la possibilità di rescindere entro 14 giorni dalla firma del contratto senza spiegazioni.
La Legge prevede la possibilità di rescindere entro 14 giorni dalla firma del contratto senza spiegazioni.
Eventuali penali e condizioni variano in base alla società di noleggio.
Eventuali penali e condizioni variano in base alla società di noleggio.
La rescissione anticipata dal contratto di noleggio auto che cosa comporta? Vengono addebitate delle spese e scattano eventuali penali? Scopriamolo insieme.
Indice
Il recesso anticipato da un contratto di noleggio a lungo termine è un’opportunità prevista anche dalla Legge, anche se a determinate condizioni; al di fuori di queste, sono le regole della compagnia di noleggio che vengono applicate, peraltro debitamente firmate al momento della sottoscrizione del contratto, ma, in ogni caso, è sempre possibile; ciò che fa la differenza è la tempistica, cioè il momento in cui viene notificata al noleggiante la propria volontà di rescindere prima della scadenza.
La norma in materia prevede che è possibile rescindere entro 14 giorni dalla firma del contratto senza fornire alcuna spiegazione né l’addebito di alcuna penale – salvo casi specifici previsti dall'accordo– con il rimborso delle eventuali rate già pagate: l’unico obbligo è la restituzione dell’automobile nelle condizioni originarie in cui è stata consegnata.
Questa ipotesi prevede, per formalizzarne l’applicazione, la comunicazione scritta della volontà di rescindere alla compagnia di NLT, seguita dal saldo del 10% del prezzo base del veicolo aumentato del valore degli accessori extra di cui è stato equipaggiata su richiesta del contrente.
Il contratto può essere rescisso in qualunque momento, ma la richiesta rigorosamente scritta dovrà pervenire alla società con un anticipo di almeno 60 giorni lavorativi sulla data desiderata; è in questo caso che verrà addebitata una cifra che può essere proporzionale al periodo residuo, oltre al saldo della somma degli eventuali canoni che risultino insoluti in quel momento e all'eventuale copertura di spese extra che vedremo più avanti.
Le penali che l’utente è chiamato a pagare in caso di rescissione da un contratto di NLT variano, anche in modo sensibile, a seconda della policy interna della società di noleggio coinvolta, comprese le modalità di applicazione delle stesse, ma, in ogni caso, le specifiche sono indicate in modo chiaro sul contratto, che è sempre bene rileggere con attenzione per evitare sorprese. Di solito, se il recesso viene richiesto a ridosso della scadenza naturale del periodo contrattuale, le compagnie tendono a limitare il loro addebito, quando non ad evitarlo, nell’ottica della soddisfazione dell’utente e nella prospettiva di legarlo di nuovo a sé. Se, invece, l'estinzione dovesse essere fortemente anticipata, saranno applicate tutte le penali e le spese previste dall’accordo e stabilite in sede di sottoscrizione - i cosiddetti costi di risoluzione del contratto - che, di norma, consistono nella richiesta di saldo di un terzo – circa il 35% - della somma dei canoni residui se l’utente è titolare di partita IVA, mentre se dovesse essere un privato, entro i 18 mesi verrà richiesto il pagamento di 6 canoni, oltre quel limite, quello di tre rate; tuttavia, come già accennato, le clausole inserite possono cambiare. Da non dimenticare che verranno conteggiati anche gli eventuali danni fisici al veicolo e l'eccedenza – qualora fosse presente – sulla percorrenza chilometrica massima stabilita all’inizio del noleggio. Discorso differente deve essere fatto per quelle società che tengono in debito conto i tempi di consegna delle auto contrattualizzate, che a volte possono essere molto lunghi, e lo fanno distinguendo tre casi particolari: il veicolo scelto è in consegna rapida ma quest’ultima viene, a qualsiasi titolo, posticipata; quando il veicolo potrà essere preso in carico dall’utente oltre 60 giorni dalla data pattuita e quando – e questa è l’ultima fattispecie – la consegna dell’automobile è stata spostata nel tempo più volte e il cliente non accetta alcuna ulteriore dilazione o altro accordo.
Alcune agenzie di NLT potrebbero distinguere, in caso di richiesta di recesso anticipato, tra chiusura dello stesso con e senza un nuovo contratto: nel primo caso, la compagnia può decidere di applicare esclusivamente le spese di natura amministrativa per la variazione e la differenza tra vecchio e nuovo canone, qualora fosse presente; nel secondo, come già detto, occorre fare riferimento alle regole stabilite all’inizio del rapporto, effettuando quindi la comunicazione, via PEC o raccomandata, con il preavviso minimo già citato. Ciò che accomuna le due fattispecie è la restituzione del mezzo, seguendo la prassi comunicata dalla compagnia e che presentiamo, almeno nelle sue linee essenziali, nel prossimo paragrafo.
La procedura coincide con quella prevista in caso di fruizione del servizio fino alla sua scadenza: su richiesta della compagnia, la vettura dovrà essere riconsegnata o presso la sede della società o presso un centro autorizzato dalla stessa per questo scopo; un esperto, di solito un perito, verificherà, come già accennato in precedenza, le condizioni fisiche del mezzo alla ricerca di danni non attribuibili alla normale usura, oltre al chilometraggio- qualora non sia stato sottoscritto in origine un contratto che prevedeva percorrenza illimitata-.
Come abbiamo potuto vedere, è sempre possibile esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto di noleggio a lungo termine, e l’eventuale applicazione di penali o spese di interruzione del contratto possono variare, anche con sensibili differenze, nel caso in cui il sottoscrittore sia un privato o un possessore di partita IVA, con condizioni diverse a seconda del momento in cui viene notificata – sempre per iscritto – la volontà di rescissione da parte del contraente: più si è lontani dalla scadenza, più si paga per estinguere il rapporto.
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