Responsabilità della banca e trading online nel 2026, fra sentenze e ordinanze
27 feb 2026 | 3 min di lettura | Pubblicato da Eleonora D'angelo

Responsabilità della banca nel trading online: quando l’istituto di credito risponde dell’esito di un investimento? Che ruolo hanno i consulenti finanziari nella valutazione del rischio? Una rassegna di sentenze e ordinanze del 2026 chiarisce obblighi, tutele e responsabilità, affrontando temi importanti come la truffa perpetrata da un consulente, i doveri di informativa per investimenti su piattaforme digitali e sicurezza informatica.
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Sommario
Trading online nel 2026: l’orientamento della giurisprudenza su rischi e responsabilità
Responsabilità solidale per i danni e le truffe dei consulenti: Cass. 855/2026
Responsabilità dell’investitore: la Cassazione chiarisce quando la banca non risponde
Frodi informatiche e phishing: l’onere della prova a carico della banca
Trading online nel 2026: l’orientamento della giurisprudenza su rischi e responsabilità
Ampia tutela per gli investitori nel trading online: questo sembra confermare l’orientamento della giurisprudenza nel 2026.
La responsabilità di banche e consulenti scatterebbe - sempre che venga accertata una violazione degli obblighi informativi da parte dell’istituto di credito, o comportamenti scorretti, negligenti o illeciti da parte dei consulenti - nei casi in cui le scelte dell’investitore non siano del tutto autonome o consapevoli.
In sintesi, le recenti sentenze della Corte di Cassazione e di diversi tribunali italiani, rafforzano gli obblighi di trasparenza e sicurezza a carico delle banche, definendo con maggiore chiarezza i confini della responsabilità negli investimenti digitali. Questo, tuttavia, senza sollevare gli investitori dall’onere di valutare con attenzione rischi e opportunità dei propri investimenti.
Di seguito, la panoramica delle pronunce più interessanti per ciascun argomento,
Responsabilità solidale per i danni e le truffe dei consulenti: Cass. 855/2026
Con la sentenza n. 855/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui la banca, la società o le piattaforme di gestione investimenti, risponde in solido per gli illeciti commessi dal proprio consulente finanziario nell’esercizio delle sue funzioni.
Se il consulente, sfruttando il rapporto fiduciario con il cliente, e il ruolo ricoperto, realizza una truffa o induce il cliente ad eseguire operazioni dannose, l’istituto dovrà rispondere del suo operato. Tale responsabilità, solidale appunto, discende dal rapporto di incarico lavorativo e dall’affidamento che il cliente ripone nella banca e nei suoi funzionari.
Obblighi informativi e trading online complesso: le pronunce dei Tribunali di Vercelli (2025) e Matera (47/2026)
Le rispettive pronunce del Tribunale di Vercelli e del Tribunale di Matera (sent. 47/2026) consolidano il principio secondo cui la banca non può limitarsi a un’informativa standard, soprattutto quando gli investimenti sono complessi, ad alto rischio ed eseguiti su piattaforme digitali.
In entrambe le sentenze, l’obbligo informativo a carico della banca resta centrale: in questi casi, l’istituto deve illustrare chiaramente al cliente la natura dell’investimento, i vantaggi, i rischi e le possibili perdite cui potrebbe andare incontro. Maggiore attenzione va prestata proprio negli investimenti online.
Se l’informativa completa è carente o poco comprensibile, scatta la responsabilità e il diritto al risarcimento da parte della banca, specie nei casi in cui il cliente si è addentrato nel mondo del trading per principianti.
Responsabilità dell’investitore: la Cassazione chiarisce quando la banca non risponde
Quando l’investitore opera in piena autonomia, con un profilo di rischio elevato e dichiarato, su piattaforme che forniscono avvisi chiari sui pericoli delle operazioni, la responsabilità della banca è esclusa.
Il principio è stato ribadito la Corte di Cassazione in diverse pronunce, a partire dal 2023 fino al 2026. Se il cliente, benché danneggiato, risulta essere stato consapevole dei rischi e ha agito senza la consulenza né l’informativa della banca, la perdita derivante dall’investimento, o i danni subiti in seguito ad una truffa, restano a suo carico.
Frodi informatiche e phishing: l’onere della prova a carico della banca
Sul piano della sicurezza digitale, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (2025-2026) chiariscono che il dovere di protezione dei sistemi informatici è in capo alla banca.
In caso di phishing o frodi informatiche, la banca deve dimostrare che l’operazione è stata autorizzata correttamente e che vi è stata una condotta gravemente colposa del cliente. In assenza di tale prova, scatta l’obbligo di rimborso, ovvero di risarcimento del danno da parte della banca.
- Nel 2026 la giurisprudenza rafforza la tutela degli investitori nel trading online, aumentando gli obblighi di trasparenza e sicurezza per le banche.
- La banca risponde in solido per truffe e illeciti dei propri consulenti e per carenze informative su investimenti complessi o ad alto rischio.
- La responsabilità della banca è esclusa se l’investitore agisce in piena autonomia e consapevolezza. Nelle frodi informatiche, invece, spetta alla banca provare la correttezza dell’operazione.
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