Schede carburante: cosa cambia nel 2019

Abolizione scheda carburante: la proroga
Il settore relativo ai carburanti è stato riconsiderato dal legislatore con interventi normativi finalizzati a limitare le evasioni fiscali e le frodi ai fini IVA registrate negli ultimi tempi. In particolare, con decorrenza a partire dal 1° luglio del 2018, era stato previsto l'obbligo di emette la e-fattura, così come sancito nella legge di Bilancio 2018, proprio per documentare la cessione di carburante e gasolio utilizzati per le autotrazioni. Nonostante le raccomandazioni e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 e il provvedimento n. 89757, datati 30 aprile 2018, non sono mancati dubbi interpretativi sull'emissione e gestione della fatturazione elettronica.
Considerando le perplessità manifestate dagli operatori, specie per quanto riguarda la cessione dei carburanti nel settore dei pubblici appalti, si è ritenuto posticipare l'obbligo della fatturazione elettronica con decorrenza 1° gennaio 2019, così come previsto dal decreto legge n. 79 del 27 giugno 2018.
Tuttavia, per consentire la detrazione della spesa ai fini IVA occorre pagare con mezzi tracciabili. A questo proposito rilevano tutti i sistemi diversi dal contante come bonifici, assegni, vaglia, carte di credito e similari.
L'obbligo della fattura elettronica non si estende all'acquisto carburati eseguito dai consumatori, nei confronti dei quali non vengono emessi scontrini o ricevute, ma rimane ferma la necessaria comunicazione dei corrispettivi in via telematica. La fattura elettronica non riguarderà l'acquisto di carburanti destinati ai motori di gruppi elettrogeni, strumenti di giardinaggio, impianti di riscaldamento, utensili e similari.
Come compilare la scheda carburante
Manca poco affinché l'obbligo della fattura elettronica nell'ambito della cessione del carburante e del gasolio, usato per motori destinati alla autotrazione, diventi completamente operativo. Fino al 1 gennaio 2019 occorre quindi continuare a compilare la scheda carburante, in modo da poter dedurre usufruire della detrazione dell'IVA. La scheda dovrà essere correttamente compilata in ogni sua parte, nonché timbrata e firmata dal gestore della stazione di carburante.
Nella scheda si dovranno indicare le generalità dell'acquirente, il domicilio fiscale, la partita IVA e la regione sociale. Inoltre, si dovranno specificare i dati del veicoli rifornito, ovvero la marca, il modello, il numero di targa e di telaio. Occorre anche compilare la sezione dedicata ai chilometri percorsi dal veicolo. La scheda carburante, infine, dovrà indicare la data in cui avviene il rifornimento, l'importo corrisposto e dovrà essere debitamente firmata e timbrata dal gestore della stazione di servizio.
Scheda carburante IVA: pagamento elettronico carta di credito
Durante questo periodo di transizione, ovvero da luglio 2018 e fino al 1° gennaio 2019, data in cui entrerà l'obbligo della fattura elettronica, l'uso delle schede carburante tradizionali è consentito e rimane del tutto regolare. Tuttavia, la detrazione della spesa ai fini IVA e delle imposte dirette, resta subordinata all'uso di sistemi di pagamento che assicurino la tracciabilità. Il legislatore ha chiarito che sono ammessi i pagamenti diversi dal denaro contante.
Si precisa che l'Agenzia delle Entrate ha ammesso ogni altro sistema di pagamento che comporti l'addebito sul conto corrente. Coloro che scelgono di pagare con denaro in contanti e con mezzi che non assicurano la tracciabilità dovranno rinunciare alla deduzione. Per cui, la spesa sopportata per l'acquisto del carburante e del gasolio ai fini delle imposte indirette e dell'IVA non si potrà dedurre.
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