20 gen 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
La legge 148/2011, disciplinata poi dal DPR del 7 agosto 2012, ha sancito l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i professionisti (medici, operatori sanitari, avvocati, notai, consulenti del lavoro, amministratori di stabili, architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, ecc.), che sono quindi tenuti a stipulare una polizza RC professionale per i rischi derivanti dall’attività svolta.
Per quanto riguarda in modo specifico la tutela assicurativa per gli ingegneri, entrata in vigore dal 13 agosto 2013, devono obbligatoriamente sottoscriverla i professionisti regolarmente iscritti all'albo e dotati di partita Iva, nonché gli studi associati e le società. Non sono invece tenuti a stipulare la polizza gli ingegneri alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private e che non provvedono alla firma dei progetti.
L'assicurazione professionale per gli ingegneriè volta alla tutela del cliente, e indirettamente del professionista stesso, contro i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale dovuti a errori, negligenze, imperizie e imprudenze intercorse durante la prestazione dell'opera. Molto spesso la polizza offre anche la copertura delle spese legali. In caso di studio associato sono assicurati pure i collaboratori, i partner e i soci esclusivamente per l’attività svolta per conto dello studio.
Solitamente gli ingegneri, e tutti gli altri professionisti obbligati alla stipula di una polizza assicurativa, prediligono la formula “All Risk”, che garantisce una copertura completa su ogni rischio (a meno che il contratto d'assicurazione non preveda esplicitamente alcune esclusioni). I massimali possono variare da un minimo di 250 mila euro a un massimo di circa 10 milioni di euro. Il costo della polizza è variabile ma in genere si aggira sui 250 euro annui.
La polizza di responsabilità civile può essere retroattiva e quindi coprire le richieste di risarcimento riferite a prestazioni ingegneristiche realizzate precedentemente alla stipula. È possibile inoltre prevedere la clausola di copertura post mortem del professionista, in maniera da tutelare gli eredi anche in caso di decesso dell'ingegnere.
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