RC Professionale Mediatore Creditizio: preventivo online

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La RCP Mediatori creditizi è obbligatoria?

La polizza RC Professionale Mediatori Creditizi è obbligatoria per legge e richiesta dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) ai sensi dell'art. 16 del Dl 141/2010.

  • Il mediatore creditizio che esercita come singolo professionista.
  • In caso di studio associato, società di professionisti o associazioni professionali, è coperta sia la responsabilità civile personale dei singoli professionisti che l’attività esercitata per conto dello studio professionale o società.

I collaboratori e i dipendenti iscritti all’OAM come mediatori creditizi sono tenuti a stipulare un’apposita polizza RC Professionale, mentre quelli non iscritti sono esenti dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo in quanto coperti già da quello della società per cui lavorano.

Cosa copre la RC Professionale Mediatori creditizi

La RC professionale Mediatori Creditizi copre gli iscritti al relativo ordine professionale dai danni colposamente e personalmente provocati ai clienti nell’esercizio della loro attività. Il mediatore creditizio, al momento dell'incarico, è obbligato a informare i propri clienti sugli estremi e i massimali delle polizze.

Generalmente la RC Professionale Mediatori Creditizi comprende:

  • Tutela da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi (di solito i clienti).
  • RC derivante dalla conduzione dello studio professionale.
  • Tutela Legale in sede civile fino a un dato massimale.

Le polizze Mediatori Creditizi comprendono normalmente altre garanzie quali: fatto dei dipendenti e praticanti (limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'assicurato), responsabilità solidale, tutela dei dati personali, copertura a favore degli eredi, successori e tutori, perdita di documenti e ingiuria e diffamazione.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La polizza RC Professionale Mediatori Creditizi copre la totalità delle attività professionali consentite dalle leggi e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, tranne ciò che viene espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.

Nel premio base è inclusa una retroattività illimitata in mancaza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.

Esempi:

  • Il 12 dicembre 2020 un mediatore creditizio iscritto all’Albo da 2 anni stipula una polizza claims made comprensiva di retroattività.

La polizza copre le richieste di risarcimento presentate dal 12 dicembre 2020 fino alla scadenza della polizza anche per atti illeciti commessi negli anni precedenti.

  • Il 12 dicembre 2020 un agente in attività finanziaria rinnova un’assicurazione claims made attivata 10 anni fa e gli viene richiesto un risarcimento per un errore risalente a 11 anni prima.

L’assicurazione copre la richiesta di risarcimento per effetto del periodo di retroattività.

  • Il 12 dicembre 2020 un agente in attività finanziaria sceglie di concludere l’attività e non rinnova la sua assicurazione claims made. Dopo alcuni mesi riceve una richiesta di risarcimento per una negligenza avvenuta a febbraio.

La richiesta di risarcimento può essere accolta dalla compagnia assicurativa: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Estensioni

Il mediatore creditizio può di norma scegliere una delle seguenti estensioni:

  • Codice Privacy;
  • Dl 81/2008 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento.

Principali esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimento a favore di  un assicurato non iscritto all’ordine professionale o non autorizzato dalle competenti autorità (OAM) ad esercitare l'attività prevista, e le richieste relative a:

  • Fatti o circostanze risalenti a un periodo precedente la data di retroattività stabilita in polizza;
  • Atti realizzati dopo che l’assicurato sia stato sospeso dalla sua attività o dopo l’interruzione della rispettiva carica per qualunque motivo;
  • Atti di cui l’assicurato poteva già essere ragionevolmente a conoscenza e già notificati.

Inoltre la copertura non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento connessa a procedimenti disciplinari, violazione di diritti d’autore, insolvenza.

L’OAM ha stabilito che le polizze professionali per i mediatori creditizi devono essere dotate di massimali crescenti in proporzione all’aumento del fatturato.

Nel dettaglio, per fatturati fino a 100.000,00 euro il massimale è di 500.000,00 euro per sinistro e di 1.000.000,00 euro per anno. Per fatturati compresi tra 100.000,01 e 500.000,00 euro il massimale è di 750.000,00 euro per sinistro e di 1.250.000,00 euro per anno. Infine per fatturati superiori a  500.000,00 euro il massimale è di 1.250.000,00 euro per sinistro e di 1.750.000,00 euro per anno.

Limiti territoriali

L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’UE, in Città del Vaticano e a San Marino.

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