Dal 13 agosto 2013 per i Periti iscritti all’Albo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale, secondo il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.
La RC professionale protegge il perito assicurato dalle perdite economiche derivate da una richiesta di risarcimento generata da un errore o da una negligenza commessa sul lavoro, purché sia presentata durante il periodo di validità della polizza. L’assicurato viene rimborsato anche delle spese dovute ai provvedimenti giudiziali o sostenute per la difesa legale.
I motivi per cui un perito potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento sono:
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La polizza “claims made” copre solo le richieste di risarcimento avanzate contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’errore che l’ha generata è stato commesso prima dell’inizio dell’assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Se la polizza non viene rinnovata le richieste di risarcimento non potranno essere inoltrate all’assicurazione.
In mancaza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitat
Esempi:
Le richieste di risarcimento coperte sono quelle avanzate dal 4 luglio 2013 fino alla scadenza della polizza anche se l’atto illecito che l’ha generata è stato commesso negli anni precedenti. Non saranno coperte richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza della polizza.
L’assicurato è tutelato dall’assicurazione perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con gli anni precedenti di polizza assicurativa.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
L’assicurazione non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell’assicurato e partono da un minimo di 250.000 Euro. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:
La polizza copre anche le attività esercitate a San Marino, Città del Vaticano e nell’Unione Europea.
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