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RC Professionale Periti: proteggi la tua attività

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Lokky

Dal 2020 con consulenti dedicati e gestione 100% italiana. RCT Conduzione Studio & Intelligenza Artificiale gratuite.

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Chi è Lokky? 

Lokky è il broker digitale di riferimento in Italia per i Professionisti ed i Freelance, partner di Facile dal 2020. Le soluzioni assicurative per i Periti sono sviluppate con Tokio Marine HCC per una copertura completa ed altamente personalizzabile, insieme ad un supporto diretto in fase di sinistro da parte del team italiano.

Lokky non è solo polizze online con emissione diretta 24 ore su 24: gli Esperti Assicurativi dedicati sono sempre a tua disposizione per una consulenza gratuita e senza impegno.

Lokky è parte del Gruppo assicurativo globale Hiscox, società FTSE 100 con oltre 120 anni di esperienza nel settore assicurativo. Grazie all’algoritmo proprietario, Lokky offre alle imprese un’esperienza personalizzata e totalmente digitale: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla profilazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza, eliminando coperture e costi superflui. In questi anni l’innovatività di Lokky è stata premiata con vari riconoscimenti tra cui: “Miglior Insurtech 2022” agli Italy Insurance Awards e l’inclusione nella prestigiosa DIA TOP 250 Insurtech.

Chi è Cuora? 

Cuora Assicurazioni S.r.l. è una Managing General Agent (MGA) specializzata nelle assicurazioni di Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) per professionisti e imprese. Attraverso soluzioni dedicate alle diverse categorie professionali, offre coperture assicurative specialistiche progettate per proteggere l’attività lavorativa da errori, omissioni e responsabilità professionali. Grazie a competenze assicurative specialistiche e a una piattaforma tecnologica proprietaria, Cuora rende il processo di preventivazione e sottoscrizione semplice, rapido e trasparente.

La RC Professionale Periti è obbligatoria?

Dal 13 agosto 2013 per i Periti iscritti all’Albo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale, secondo il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

  • Il singolo libero professionista;
  • se la polizza assicurativa è sottoscritta da uno Studio Associato sono assicurati tutti i dipendenti, i soci e i collaboratori dello Studio.
  • Alcune coperture assicurative prevedono inoltre il rimborso delle spese sostenute per tutelare la reputazione professionale a seguito di contestazioni successivamente risultate infondate. Inoltre, alcune polizze integrano la RC Professionale con garanzie dedicate alla gestione e conduzione dello studio professionale.

Cosa copre la RC Professionale Periti?

La RC professionale protegge il perito assicurato dalle perdite economiche derivate da una richiesta di risarcimento generata da un errore o da una negligenza commessa sul lavoro, purché sia presentata durante il periodo di validità della polizza. L’assicurato viene rimborsato anche delle spese dovute ai provvedimenti giudiziali o sostenute per la difesa legale. Alcune coperture assicurative prevedono inoltre il rimborso delle spese sostenute per tutelare la reputazione professionale a seguito di contestazioni successivamente risultate infondate. Inoltre, alcune polizze integrano la RC Professionale con garanzie dedicate alla gestione e conduzione dello studio professionale.

I motivi per cui un perito potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento sono:

  • errori nella progettazione di costruzione di oggetti o edifici a cui il perito è abilitato;

  • negligenze nella direzione dei lavori;

  • errori nelle attività di analisi e verifiche di qualsiasi tipo.

  • specifiche estensioni per le responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali e dagli

  • obblighi privacy (GDPR);

  • le coperture più complete possono includere il rimborso delle spese sostenute per la perdita o il danneggiamento della documentazione professionale affidata al professionista;

  • alcune polizze possono estendere la copertura alle conseguenze economiche subite dal cliente a causa di errori professionali del tecnico incaricato (sanzioni, multe o ammende).

Quando si confrontano più polizze è opportuno verificare che la descrizione delle attività assicurate comprenda tutte le prestazioni professionali effettivamente svolte dal tecnico. Per i professionisti tecnici può essere utile verificare che la polizza comprenda anche le attività svolte come consulente tecnico o perito nell'ambito di procedimenti giudiziari. Per i professionisti che svolgono anche attività accessorie, può essere utile verificare la presenza di estensioni dedicate, come ad esempio quelle per l'amministrazione condominiale. Alcune coperture assicurative possono operare anche per incarichi professionali svolti a titolo gratuito.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La polizza “claims made” copre solo le richieste di risarcimento avanzate contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’errore che l’ha generata è stato commesso prima dell’inizio dell’assicurazione, ma comunque durante il  periodo di retroattività. Se la polizza non viene rinnovata le richieste di risarcimento non potranno essere inoltrate all’assicurazione.

Retroattività

Oltre al massimale, è importante valutare attentamente le opzioni di retroattività e postuma offerte dalla polizza, che consentono di gestire richieste di risarcimento riferite ad attività professionali svolte in passato.

Esempi:

  • Il 4 luglio 2013 un perito che si è iscritto all’ Albo 2 anni fa stipula una polizza claims made con retroattività.

Le richieste di risarcimento coperte sono quelle avanzate dal 4 luglio 2013 fino alla scadenza della polizza anche se l’atto illecito che l’ha generata è stato commesso negli anni precedenti. Non saranno coperte richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza della polizza.

  • Il 4 luglio 2013 un perito rinnova la sua assicurazione claims made attiva da 10 anni e, dopo qualche mese gli viene avanzata una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso 11 anni prima.

L’assicurato è tutelato dall’assicurazione perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con gli anni precedenti di polizza assicurativa.

  • Il 4 luglio 2013 un perito decide di andare in pensione e non rinnova la sua polizza. Dopo qualche tempo gli viene presentata una richiesta di risarcimento per un errore nella progettazione di uno strumento commesso nel 2011.

La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Esclusioni

L’assicurazione non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  • errori commessi prima della decorrenza della polizza e di cui il perito era a conoscenza;
  • atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all’Albo dei periti o che non sia autorizzato ad esercitare le attività coperte dall’assicurazione;
  • atti illeciti commessi con dolo;
  • beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell’ assicurato o da parte di sub-appaltatori dell’assicurato e possesso, proprietà o utilizzo da parte o per conto del perito di terreni, barche, fabbricati, navi, aereomobili o veicoli a propulsione meccanica;
  • contratti nei quali l’assicuratoagisce come appaltatore edile e opere di alto rischio come funivie, ferrovie, dighe, gallerie e opere subacquee;
  • inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo, obbligazioni di natura fiscale, ingiuria e diffamazione, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, richieste di risarcimento avanzate da un soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’assicurato, etc.;
  • danni conseguenziali;

I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell’assicurato e partono da un minimo di 250.000 Euro. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:

  • 1.000 Euro per fatturati fino a 100.000 Euro;
  • 2.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro fino a 200.000 Euro;
  • 3.000 Euro per fatturati da 200.000 Euro a 300.000 Euro.

La polizza copre anche le attività esercitate a San Marino, Città del Vaticano e nell’Unione Europea.

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