27 apr 2016 | 2 min di lettura | Pubblicato da Flavio S.
È noto che quando si sottoscrive un'assicurazione salute contro infortuni e malattie, la compagnia assicuratrice fa compilare al cliente un questionario dove questi autocertifica le proprie condizioni di salute. Il documento serve alla compagnia per conoscere, nella maniera più completa possibile, l'effettivo quadro clinico dell'assicurato e di conseguenza valutare se procedere alla normale stipula del contratto o, in caso di rischio elevato (qualora per esempio il cliente dichiari di essere affetto da una grave patologia), rifiutare la conclusione del contratto o stipularlo a differenti condizioni.
Il firmatario della polizza è ovviamente tenuto a fornire comunicazioni veritiere e complete circa il suo stato di salute, poiché il codice civile stabilisce che in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenze su circostanze che, qualora fossero state note, avrebbero dissuaso la compagnia assicurativa a stipulare il contatto alle medesime condizioni (o a non stipularlo affatto), quest'ultima può chiedere l'annullamento del contratto, rifiutandosi quindi di pagare il risarcimento.
Una recente sentenza del Tribunale di Ravenna, passata in Cassazione, ha stabilito inoltre che l'assicurato deve comunicare all’assicurazione di essere eventualmente portatore non soltanto di tutte le malattie che gli sono note (o che non possono non essergli note), ma deve fornire dettagliate informazioni anche nel caso sussistano sintomatologie sospette sul proprio stato di salute, potenzialmente rilevanti ai fini dell'effettiva valutazione del rischio.
In parole povere, l'obbligo dell'assicurato di informare la compagnia assicurativa tramite il famoso questionario non scatta solo quando questi sia pienamente consapevole di essere affetto da una specifica malattia, ma anche qualora avverta dei sintomi in qualche modo “sospetti”. Sarà poi compito della compagnia stabilire se tali sintomi possano in qualche maniera incidere sulle condizioni previste dalla polizza di assicurazione salute, e valutare quindi se mantenerle uguali, cambiarle o addirittura annullare il contratto.
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