Sì. L'entrata in vigore del Dl. 141/2010 ha reso obbligatoria l’assicurazione RC Professionale per gli agenti in attività finanziaria iscritti all’albo tenuto dal nuovo organismo chiamato OAM (Organismo Agenti e Mediatori).
I collaboratori e i dipendenti iscritti all’OAM come agenti sono tenuti a stipulare un’apposita polizza RC Professionale, mentre quelli non iscritti sono esenti dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo in quanto coperti già da quello della società per cui lavorano.
La RC professionale Agenti Finanziari copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento di quelle funzioni per le quali, a norma di legge, un agente in attività finanziaria iscritto all'albo può emettere fattura.
Generalmente la RC Professionale Agenti in attività finanziaria comprende:
Le polizze possono tutelano anche da errori e omissioni nella istruzione di pratiche relative a finanziamenti, mutui e prodotti simili; errori nell’attività di stima, perizie accessorie e istruzioni pratiche; errori e omissioni conseguenti all’attività di rappresentanza di una delle parti, per gli atti relativi all’esecuzione del contratto; errori e omissioni nell’esercizio di incarichi di natura giudiziale commessi nei limiti dell’esercizio della professione.
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La polizza RC Professionale per Agenti in attività finanziaria è “all risks” e quindi copre la totalità delle attività professionali consentite dalle leggi e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, tranne ciò che viene espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.
Nel premio base è inclusa una retroattività illimitata in mancaza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.
Esempi:
La polizza copre le richieste di risarcimento presentate dal 20 settembre 2020 fino alla scadenza della polizza anche per atti illeciti commessi negli anni precedenti.
L’assicurazione copre la richiesta di risarcimento per effetto del periodo di retroattività.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dalla compagnia assicurativa: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
L'agente in attività finanziaria può di norma scegliere una delle seguenti estensioni:
La polizza non copre le richieste di risarcimento a favore di un assicurato non iscritto all’albo professionale o non autorizzato dalle competenti autorità (OAM) ad esercitare l'attività prevista, e le richieste derivanti da:
L’OAM ha stabilito che le polizze professionali per gli agenti in attività finanziaria devono essere dotate di massimali crescenti in proporzione all’aumento del fatturato.
Nel dettaglio, per fatturati fino a 100.000,00 euro il massimale è di 500.000,00 euro per sinistro e di 1.000.000,00 euro per anno. Per fatturati compresi tra 100.000,01 e 500.000,00 euro il massimale è di 750.000,00 euro per sinistro e di 1.250.000,00 euro per anno. Infine per fatturati superiori a 500.000,00 euro il massimale è di 1.250.000,00 euro per sinistro e di 1.750.000,00 euro per anno.
L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’UE, in Città del Vaticano e a San Marino.
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