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Dal 15 agosto 2014 per gli Infermieri e gli Operatori Socio Sanitari iscritti all’Albo entra in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale, secondo il D.P.R. 137/2012 e successivo D.L. 69 del 21 giugno 2013.
L’assicurazione per infermieri protegge l’assicurato dalle perdite economiche derivate da una richiesta di risarcimento generata da un errore o da una negligenza commessa sul lavoro, purché sia presentata durante il periodo di validità della polizza. L’assicurato viene rimborsato anche delle spese dovute ai provvedimenti giudiziali o sostenute per la difesa legale, entro il limite del 25% del massimale scelto.
L’assicurazione tutela il personale infermieristico o socio sanitario anche nel caso in cui sia la struttura o la clinica presso cui lavora a rivalersi contro di lui, in quanto lo ritiene personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.
Gli errori più comunemente commessi dal personale infermieristico sono:
Per gli operatori socio sanitari le richieste di risarcimento sono solitamente generate da:
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La polizza di Responsabilità Civile Professionale copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza, anche se l’atto illecito è stato commesso prima della data di decorrenza dell’assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività.
Se l'RC Infermieri non viene rinnovata al termine del periodo di validità, eventuali richieste di risarcimento presentate dopo la scadenza della polizza non saranno accettate.
Nel premio base è compresa la retroattività illimitata in assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.
Esempi:
1. Il 2 febbraio 2013 un operatore socio sanitario iscritto all’Albo da 2 anni stipula un’assicurazione RC professionale.
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 2 febbraio 2013 fino alla scadenza della polizza, per atti illeciti commessi anche nel periodo precedente. Le richieste di risarcimento presentate dopo la scadenza di una polizza che non viene rinnovata non saranno accettate.
2. Il 2 febbraio 2013 un infermiere iscritto all’albo da 15 anni sottoscrive una polizza RC professionale, e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per una negligenza commessa nel 2001.
La polizza copre questa richiesta di risarcimento perché relativa ad atti illeciti commessi durante il periodo di retroattività.
3. Il 2 febbraio 2013 un infermiere cessa la sua attività e non rinnova la polizza assicurativa. Dopo un anno riceve una richiesta di risarcimento per un errore commesso nel 2012.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
Il costo dell'assicurazione infermieri dipende dall'entità di massimale e franchigia. Sono disponibili diversi massimali, che partono da un minimo di 250.000 euro.
La polizza copre anche le attività esercitate a San Marino, Città del Vaticano e nell’Unione Europea.
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