RC Professionale Fisioterapisti: assicura la tua attività
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La RC Professionale Fisioterapisti è obbligatoria?
Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l’obbligo per tutti i Fisioterapisti iscritti all’Albo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: le nuove disposizioni entrano in vigore il 15 agosto 2014.
- Il fisioterapista che esercita la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia quando opera in ospedali o ambulatori pubblici, sia quando svolge l'attività presso strutture e studi privati;
- il fisioterapista che lavora come dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, o di altri istituti autorizzati a prestare servizi sanitari.
Cosa copre la RC Professionale Fisioterapisti?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale protegge il fisioterapista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi che abbiano subito danni derivanti da errori professionali. Le spese legali per l’assistenza e la difesa dell'assicurato vengono rimborsate per un ammontare che non superi il 25% del massimale scelto.
L'assicurazione professionale fisioterapisti tutela il fisioterapista anche in caso di rivalsa da parte della struttura, della clinica o dell’istituto a cui presta la propria opera, che lo ritenga personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.
Alcuni esempi di errori o negligenze imputabili al fisioterapista sono:
- risultati curativi rilevati come inutili o dannosi;
- accertato mancato recupero di alcune funzioni motorie in seguito ad un intervento del fisioterapista;
- avvenuta degenerazione di situazioni che avrebbero potuto essere curate con maggiore probabilità di successo.
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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?
La polizza RC Professionale Fisioterapisti copre le richieste di risarcimento presentate all’interno del periodo di durata stabilito nel contratto di polizza, per atti illeciti commessi dall’inizio del periodo di retroattività e durante il periodo di validità del contratto. Ne consegue che l’assicurazione non copre le richieste di risarcimento avanzate una volta terminato il periodo di copertura indicato nel contratto, anche se causate da atti illeciti commessi durante il periodo di validità della stessa.
Nella polizza è inclusa la retroattività illimitata in assenza di circostanze note o sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni.
Esempi:
1. Il 5 maggio 2013 un fisioterapista iscritto all’Albo da 2 anni stipula una polizza RC Professionale.
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento per atti illeciti commessi anche negli anni precedenti, purché siano pervenute nel periodo compreso tra il 5 maggio 2013 e la scadenza della polizza. Le richieste di risarcimento avanzate in seguito verranno respinte, anche se l’atto illecito è stato commesso prima o durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
2. Il 5 maggio 2013 un fisioterapista iscritto all’Albo da 15 anni stipula una polizza RC Professionale, e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito compiuto nel 2000.
Il sinistro verrà liquidato, trattandosi di atti illeciti commessi durante il periodo di retroattività.
3. Il 5 maggio 2013 un fisioterapista cessa la sua attività e non rinnova l’assicurazione. Dopo qualche anno riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso nel 2012.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
Esclusioni
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti, ad esempio, da:
- atti illeciti commessi da un fisioterapista non iscritto all’Albo Professionale o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
- atti illeciti di cui l’assicurato era a o poteva ragionevolmente essere a conoscenza prima della sottoscrizione della polizza;
- atti illeciti commessi prima della decorrenza del periodo di retroattività;
- azioni od omissioni commesse con dolo;
- impiego di farmaci somministrati o prescritti per scopi non terapeutici;
- violazioni dell’obbligo del segreto professionale;
- insufficienza del consenso informato, obbligazioni di natura fiscale, ingiuria e diffamazione, discriminazione, mobbing, molestie e abusi, radiazioni provenienti da trasmutazioni nucleari o da accelerazione di particelle atomiche, etc.
Il fisioterapista assicurato può scegliere tra un massimale minimo di 250.000 euro fino ad un massimo di 2.000.000 euro.
L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’ Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.
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