RC Professionale Consulenti del lavoro: preventivo online

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La RC Professionale Consulenti del Lavoro è obbligatoria?

Per i professionisti iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Professionale è obbligatoria dal 13 agosto 2013, secondo il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

Chi sono i soggetti assicurati?

La polizza RC professionale Consulenti del Lavoro assicura il consulente del lavoro sia quando esercita come singolo libero professionista, sia per l’attività svolta in nome e per conto di in uno Studio Associato in qualità di partner, professionista associato, socio o collaboratore.

Cosa copre la RC Professionale Consulenti del Lavoro

L’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale protegge il consulente del lavoro dalle perdite connesse a una richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di validità della polizza, se questa è generata da un errore o una negligenza commessa in ambito professionale. Inoltre, l’assicurato otterrà il rimborso delle spese causate da eventuali provvedimenti giudiziali o per la difesa legale.

I principali inadempimenti che potrebbero causare una richiesta di risarcimento sono:

  • mancanza di alcune specifiche nei rapporti contrattuali che regolano l’attività dei prestatori di lavoro;
  • mancato rispetto di adempimenti formali;
  • errata individuazione del contratto di lavoro per una determinata assunzione;
  • errato calcolo delle somme dovute agli enti previdenziali.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

Vengono accettate unicamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad atti illeciti commessi nel medesimo lasso di tempo o nel periodi di retroattività indicato nella polizza, e non siano già note all'assicurato. Questo significa che l’assicurazione non accetta le richieste di risarcimento avanzate una volta terminato il periodo di validità della polizza, anche se causate da atti illeciti commessi dall’assicurato quando la copertura era ancora attiva.

Retroattività della RC Professionale Consulenti del Lavoro

La polizza prevede retroattività illimitata inclusa in assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.

Esempi:

  • Il 22 febbraio 2020 un consulente del lavoro iscritto all’Ordine da 2 anni stipula una polizza assicurativa con retroattività inclusa.
    L’assicurato è tutelato dalle richieste di risarcimento avanzate dal 22 febbraio 2020 fino alla scadenza della polizza, per atti illeciti commessi anche in passato.
  • Il 22 febbraio 2020 un consulente del lavoro procede al rinnovo della sua assicurazione attivata 12 anni prima, e riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso 13 anni prima.
    L’assicurazione accetta la richiesta, perchè il periodo di retroattività coincide il periodo del primo contratto di assicurazione stipulato.
  • Il 22 febbraio 2020 un consulente del lavoro va in pensione e non procede al rinnovo della sua polizza di Responsabilità Civile Professionale. In data successiva, riceve una richiesta di risarcimento per un errore professionale commesso nel 2018.
    La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
    La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Estensioni

Il consulente del lavoro può scegliere una delle seguenti estensioni aggiuntive:

  • attività di Sindaco e Revisore dei conti;
  • attività di Amministratore, in conformità agli artt. 2380-2395 e delle leggi vigenti;
  • predisposizione del visto di conformità;
  • attività di Sindaco, Revisore e Amministratore, purché il loro contributo al fatturato non superi il 50%.

Principali esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  • atti illeciticommessi prima della decorrenza della polizza e di cui l’assicurato era a conoscenza;
  • atti illeciti commessi da un assicurato non iscritto all’Albo Professionale o non autorizzato all'esercizio delle attività coperte dalla polizza;
  • frode o atto doloso;
  • inosservanza di obblighi volontariamente assunti contrattualmente dall’assicurato;
  • obbligazioni di natura fiscale, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione, richieste di risarcimento avanzate da un soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’assicurato;
  • danni conseguenziali, ovvero i danni derivanti dalle perdite conseguenti all’errato comportamento dell’assicurato.

Massimali e franchigie

Il massimale minimo è di 250.000 euro, ma è possibile scegliere una cifra più elevata.

Le franchigie dipendono dalle estensioni e dal fatturato.Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:

  • 500 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
  • minimo 1.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.
  • Per attività di Sindaco, la franchigia è pari a:
    • 2.000 euro per fatturati inferiori a 100.000 euro;
    • 5.000 euro per fatturati superiori a 100.000 euro.

Limiti territoriali

L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.

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