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Per i professionisti iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Professionale è obbligatoria dal 13 agosto 2013, secondo il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.
La polizza RC professionale Consulenti del Lavoro assicura il consulente del lavoro sia quando esercita come singolo libero professionista, sia per l’attività svolta in nome e per conto di in uno Studio Associato in qualità di partner, professionista associato, socio o collaboratore.
L’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale protegge il consulente del lavoro dalle perdite connesse a una richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di validità della polizza, se questa è generata da un errore o una negligenza commessa in ambito professionale. Inoltre, l’assicurato otterrà il rimborso delle spese causate da eventuali provvedimenti giudiziali o per la difesa legale.
I principali inadempimenti che potrebbero causare una richiesta di risarcimento sono:
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Vengono accettate unicamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad atti illeciti commessi nel medesimo lasso di tempo o nel periodi di retroattività indicato nella polizza, e non siano già note all'assicurato. Questo significa che l’assicurazione non accetta le richieste di risarcimento avanzate una volta terminato il periodo di validità della polizza, anche se causate da atti illeciti commessi dall’assicurato quando la copertura era ancora attiva.
La polizza prevede retroattività illimitata inclusa in assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.
Esempi:
Il consulente del lavoro può scegliere una delle seguenti estensioni aggiuntive:
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
Il massimale minimo è di 250.000 euro, ma è possibile scegliere una cifra più elevata.
Le franchigie dipendono dalle estensioni e dal fatturato.Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:
L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.
Lun-Sab 9:00-20:00
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