RC Professionale Agenti di Commercio: preventivo online

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La RC Professionale Agenti di Commercio è obbligatoria?

Gli Agenti di Commercio sono obbligati a iscriversi alla loro RC Professionale. Lo conferma la Legge 57/2001 nell'articolo 18. Chiunque sia iscritto come mediatore presso una Camera di Commercio deve stipulare un'assicurazione collegata alla responsabilità civile per coprire ogni rischio professionale e garantire una tutela valida ai propri clienti.

Chi sono i soggetti assicurati?

  • Il libero professionista iscritto alla camera di commercio;
  • Lo Studio Associato di professionisti, tutto lo staff e i collaboratori del cui operato l’Assicurato è responsabile.

Cosa copre la RC Professionale Agenti di Commercio

La RC Professionale Agenti di Commercio serve a coprire ogni tipo di richiesta di risarcimento da parte dei clienti, se generata da un errore commesso dall'assicurato. Una misura del genere tutela l'assicurato per qualsiasi negligenza e omissione. Al contempo, il professionista riceve un rimborso automatico per ciascuna perdita causata da una richiesta di risarcimento e per le eventuali spese legali. I ricorsi possono scaturire dalle seguenti problematiche:

  • la mancata corrispondenza di un prodotto a quello desiderato dal committente;
  • la ritardata consegna di un prodotto;
  • involontaria inottemperanza ad istruzioni dell’ azienda mandante.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La copertura resta completa per tutto il periodo dell'assicurazione e anche in retroattività grazie a una moderna formula claims made. Se invece viene stipulato un contratto loss occurrence, quest'ultimo si basa su sinistri commessi durante la validità della polizza assicurativa.

Retroattività della RCP Agenti di Commercio

La compagnia assicurativa può scegliere se accogliere o meno la richiesta di risarcimento, a seconda della data di presentazione. La validità risulta postuma nel caso in cui la richiesta sia stata portata avanti dopo la data della scadenza, se gli eventi si sono verificati durante la sua validità effettiva.

La retroattività illimitata è inclusa nel premio base in mancaza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.

Esempi:

1. Il 27 agosto 2020 un agente di commercio iscrittosi 2 anni prima alla camera di commercio, sottoscrive un’assicurazione claims made comprensiva di retroattività.

L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 27 agosto 2020 fino alla scadenza della polizza anche per errori commessi negli anni passati. Non saranno coperte richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza dell’assicurazione.

2. Il 27 agosto 2020 un agente di commercio rinnova la sua polizza claims made attivata 9 anni prima successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso nel 2010.

L’assicurato sarà tutelato perché il periodo di retroattività coincide con gli anni garantiti.

3. Il 27 agosto 2020 un agente di commercio va in pensione e non rinnova la polizza. Dopo qualche mese riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso a dicembre 2018.

La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Esclusioni RCP Agenti di Commercio

Come esempio si riportano alcune delle Esclusioni generalmente previste. L’assicurazione non accoglierà le richieste di risarcimento che sono generate da:

  • atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto alla camera di commercio e che non sia autorizzato a svolgere l’attività di agente di commercio;
  • atti illeciti commessi prima dell’inizio del periodo di retroattività;
  • errori commessi di cui l’assicurato era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza;
  • frode e atti dolosi;
  • errori ed omissioni nella stipula di contratti di assicurazione, contratti in cui l’assicurato agisce come appaltatore edile, attività di mediazione finanziaria connessa all’erogazione di mutui;
  • obbligazioni di natura fiscale , beni e prodotti venduti, insolvenza e fallimento, danni corporali o danni materiali, possesso di terreni e fabbricati, consulenza e progettazione, etc.
  • danni conseguenziali, ovvero i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti.

Massimali e franchigie

I massimali sono fissati per legge dalle circolari 18 giugno 2001 e 27 marzo 2002 n.503649 come segue:

  • Euro 260.000 per le ditte individuali;
  • Euro 520.000 per le società di persona;
  • Euro 1.550.000 per le società di capitali.

La franchigia è pari a 750 Euro.

Limiti territoriali

L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’ Unione Europea,  Città del Vaticano e San Marino.

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