2 ott 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
È l'argomento del giorno dopo le ultime vicissitudini che hanno coinvolto la frequentatissima compagnia aerea low cost Ryanair: cosa succede in caso di volo cancellato e cosa fare per ottenere il rimborso del biglietto ed eventualmente anche un indennizzo, se previsto dalla normativa vigente (Regolamento (CE) 261/2004 dell'UE)?
Si parla di annullamento del volo quando un volo, originariamente previsto da una qualsiasi compagnia aerea, viene, in un momento successivo, cancellato. In casi come questo la compagnia ha l'obbligo di fornire al passeggero la scelta tra due diverse opzioni:
Al passeggero il cui volo sia stato cancellato spettano inoltre assistenza e compensazione pecuniaria, alle stesse condizioni previste per il caso di overbooking (in genere da un minimo di 250 euro a un massimo di 600 euro). La richiesta di indennizzo va inviata alla compagnia aerea responsabile del disservizio o al tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto, allegando al reclamo copia del biglietto e delle ricevute di eventuali spese sostenute a causa dell'imprevisto. Nel caso in cui la risposta della compagnia aerea non sia pervenuta entro sei settimane dall'invio del reclamo o sia ritenuta non coerente con quanto previsto dalla normativa, si può presentare reclamo all'ENAC. Altre informazioni e tutti i moduli preposti sono disponibili sul sito dell'Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
L'indennizzo non è tuttavia dovuto nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con preavviso di almeno due settimane, oppure con preavviso tra due settimane e sette giorni e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a due ore e con ritardo sull’arrivo non superiore a quattro ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato. La compensazione pecuniaria non spetta neanche in caso di preavviso inferiore a sette giorni, se al passeggero viene offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a un'ora e con ritardo sull'arrivo non superiore alle due ore rispetto all’orario originario.
Niente indennizzo anche nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che il volo cancellato sia stato causato da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per sicurezza, scioperi, ecc.) che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
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