24 mar 2016 | 5 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
L'ultima Legge di Stabilità, approvata il 30 dicembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016, ha introdotto alcune importanti novità nel Codice della strada 2016. Quella più attesa, relativa al reato di omicidio stradale, è stata introdotta in un secondo momento, con la legge 23 marzo 2016, n. 41. Vediamo quali sono le modifiche di maggior rilievo per automobilisti e motociclisti.
A partire dal 1° luglio 2016 tutti i dispositivi di controllo per la durata della sosta a pagamento potranno essere attivati anche con bancomat e carte di credito. Non si correrà più il rischio, quindi, di essere multati per mancanza di monete. Le eccezioni saranno ammesse solo nei casi accertati di “oggettiva impossibilità tecnica”.
Se dal 1° luglio i parchimetri non saranno abilitati al pagamento elettronico, si potrà parcheggiare senza pagare la sosta e senza incorrere in multe.
Questa modifica è stata introdotta con l’intento di contrastare tutte quelle immatricolazioni di auto nazionali effettuate fuori dai confini italiani solo per evitare di pagare bollo e sanzioni. Inoltre, se la compagnia assicuratrice non dovesse pagare in caso di incidente, il proprietario sarebbe tenuto a risarcire personalmente i danni, che possono raggiungere cifre elevatissime quando vi sono anche dei feriti.
D'ora in poi, invece, la persona interessata all’esportazione per la consecutiva re-immatricolazione della vettura all’estero sarà tenuta a una maggiore trasparenza, dovendo necessariamente presentare al PRA anche la copia della documentazione doganale di esportazione, oppure, nel caso di cessione intracomunitaria, copia della documentazione comprovante la radiazione dallo stesso PRA.
È una novità di cui abbiamo già parlato abbondantemente: gli autovelox, i tutor e tutti gli altri sistemi di controllo a distanza disseminati sulle strade italiane, comprese le telecamere per le Ztl, verranno utilizzati per individuare e sanzionare coloro che circolano senza RC auto, senza revisione obbligatoria del veicolo e con un carico superiore al consentito.
Si tratta di una modifica importantissima che dovrebbe limitare al massimo soprattutto la piaga delle frodi assicurative, ma che diventerà completamente operativa solo dopo il decreto ministeriale attuativo e la relativa omologazione dei sistemi di controllo. Per tutte le infrazioni accertabili a distanza, infatti, servono apparecchi che il Ministero delle Infrastrutture deve approvare e omologare specificamente per scongiurare il rischio di errori, ma sarà necessario ancora del tempo per entrare a regime.
La legge n. 41 del 23 marzo 2016 ha definitivamente introdotto nel Codice Penale i delitti di omicidio stradale (art. 589 bis) e di lesioni personali stradali (art. 590 bis), che sono adesso puniti a titolo di colpa.
Ciò significa che oggi l'omicidio stradale è un reato autonomo, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni) per l’ipotesi base, ovvero quando la morte sia stata causata violando il Codice della Strada, mentre la seconda variante prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), e la terza contempla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 g/l) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore ai 50 km/h su strada extraurbana, guida contromano, sorpassi vietati, inversioni a rischio e altro).
Previsto anche l'omicidio stradale plurimo qualora il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone: in questo caso il limite massimo di pena è di 18 anni.
La nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale sia sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza di aggravanti l’arresto diventa obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito in flagranza di reato pure nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato e abbia prestato soccorso. Ovviamente l'arresto è consentito anche in caso di fuga del conducente: se il conducente scappa dopo l’incidente, scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi. Ma in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Per quanto riguarda invece le lesioni personali stradali, resta invariata la pena base (cioè se provocate per violazione al Codice della Strada), ma ci sono rialzi notevoli se il guidatore è ubriaco o drogato: sono previsti infatti da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. La reclusione (da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime) scatta anche se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose.
Ulteriori aggravi di pena (sia in caso di omicidio che di lesioni) sono applicati ai conducenti di mezzi pesanti, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5), mentre la la pena viene diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Per il nuovo reato è inoltre previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e il prelievo coattivo nel caso il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sul suo stato d’ebbrezza o tossicologico. Infine nei casi di condanna o patteggiamento viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita non prima di 5 anni (in caso di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine viene aumentato nei casi più gravi. Prevista anche la sospensione cautelare (fino a 10 anni) durante il giudizio.
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