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Estinzione anticipata mutuo: nessuna penale

Ogni contratto di mutuo prevede la possibilità di estinguere anticipatamente il debito residuo.

Al momento della presentazione del modulo di richiesta di estinzione presso la banca erogante, bisognerà specificare la data nella quale si concluderà il rapporto finanziario; sulla base di questa data saranno elaborati gli interessi residui, e quindi l'importo da versare per saldare completamente il debito.

È importante sapere che prima dell’entrata in vigore del Decreto Bersani (L. n.40, 2 Aprile 2007) era prevista l’applicazione di una penale di estinzione anticipata, che in genere oscillava tra l’1% ed il 4% in relazione al tipo di mutuo contratto.  

A partire dal 2 Febbraio 2007 non è più così: sono state abolite le penali di estinzione anticipata totale o parziale sui mutui contratti (con finanziarie, banche o enti previdenziali) per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

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